Il Punto di Mauro Masi. Per la digital-tax il più citato è l’esempio che arriva dall’India

Si rincorrono le voci da Bruxelles che al prossimo Consiglio Europeo di Tallin del 15/16 settembre sarà discussa dai Capi di Stato e di Governo la proposta di una “digital-tax” europea. La notizia, che in sé non è una vera novità (come ben sanno i lettori di questa Rubrica),  è stata in qualche modo formalizzata pochi giorni fa dal Ministro delle Finanze francese  Le Maire che ha parlato di un “contributo adeguato per i colossi del web da pagare in ogni Stato in cui fanno profitti”. Anche questa non è una novità; quello che sarebbe davvero innovativo potrebbe essere il metodo di calcolo della web tax europea che andrebbe applicata sia con criteri diciamo istituzionali (l’avere una “stabile organizzazione” nel Paese interessato; criterio già sperimentato in vari Paesi tra cui il nostro) sia con criteri più peculiarmente “digitali”. Al riguardo viene da più parti citato l’esempio della tassa introdotta in India dal 1 giugno 2016 che preleva il 6% su ogni vendita on line effettuata da aziende non residenti e senza una stabile organizzazione nel Paese. Vedremo.

Il  dr. Carlo Raimondi da Roma mi chiede specificazioni sulla tutela dei marchi. Un marchio commerciale assicura al suo possessore il diritto esclusivo di poterlo usare direttamente o in concessione a terzi, per identificare beni o servizi. Il periodo di protezione ha durata variabile , ma può essere rinnovato indefinitamente dietro pagamento di una specifica imposta. In quasi tutti i Paesi i marchi industriali sono protetti da legislazioni ad hoc che, in genere, prevedono un registro pubblico dei Marchi che contiene tutte le informazioni per le iscrizioni, per i rinnovi nonché per le potenziali opposizioni da parte di terzi. Naturalmente gli effetti di tali registrazioni sono limitati al territorio dello Stato interessato. In Italia il marchio ha durata di 10 anni, rinnovabile per altri 10 all’infinito. A livello internazionale, il WIPO/OMPI (l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale) amministra un sistema sopranazionale di registrazione dei marchi basato principalmente sull’applicazione di due Trattati, l’Accordo di Madrid sulla Registrazione dei Marchi e il cosiddetto “Protocollo di Madrid”. Sulla base di questo sistema chi  registra un marchio in un Paese che aderisce ad uno o a entrambi i citati Trattati, può ottenere una “registrazione internazionale” che ha effetto in alcuni o tutti gli stati aderenti agli accordi di Madrid.