Nuova frittata del Pd: illecita la norma salva-bilanci. La Consulta boccia la legge che consente di spalmare i debiti in 30 anni

La norma salva-bilanci incostituzionale perché scarica gli oneri sulle generazioni future

La norma salva-bilanci venne criticata già a suo tempo, quando venne inserita nella legge di Stabilità 2016 (governo Renzi) e poi nuovamente, anche se modificata, dalla legge di Bilancio 2017 (Gentiloni). Parliamo del provvedimento che ha consentito agli enti locali in predissesto di spalmare su trent’anni il ripiano dei disavanzi e di conseguenza ne ha “ampliato la capacità di spesa in condizioni di conclamato squilibrio”. Ecco: quel provvedimento è incostituzionale perché scarica gli oneri sulle generazioni future e viola l’equilibrio di bilancio e il principio di rappresentanza democratica.

A deciderlo è stata la Corte costituzionale in una sentenza, depositata giovedì, tramite la quale si boccia quella norma perché in contrasto con gli articoli 81 e 97 della Carta “sia sotto il profilo della lesione dell’equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, sia per contrasto con i principi di copertura pluriennale della spesa e di responsabilità nell’esercizio del mandato elettivo”. Inoltre “il perpetuarsi di sanatorie e situazioni interlocutorie disincentiva il buon andamento dei servizi e non incoraggia le buone pratiche di quelle amministrazioni che si ispirano a un’oculata e proficua spendita delle risorse della collettività”.

La Consulta si è espressa in un giudizio promosso dalla sezione regionale di controllo per la Campania della Corte dei conti, che ha sollevato la questione quando è stata chiamata a pronunciarsi sulla rimodulazione del piano per il recupero del disavanzo del Comune di Pagani. Rimodulazione che, diluendo su 30 anni il ripiano, ha determinato “il recupero di un margine di spesa corrente per l’ente”. Oggetto del ricorso incidentale è l’articolo 174 della manovra per il 2016, modificato da quella per il 2017, che ha consentito agli enti locali che avessero presentato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di “rimodularlo o riformularlo” entro il maggio 2017 “scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui” prevista dalle nuove norme di contabilità locale entrate in vigore nel 2015 e di poter restituire le anticipazioni di liquidità “in un periodo massimo di trenta anni”.

La procedura di prevenzione dal dissesto degli enti locali è costituzionalmente legittima, afferma la Consulta, solo se supportata da un piano di rientro strutturale di breve periodo. Il legislatore statale – sulla base dei principi del federalismo solidale – può destinare nuove risorse per risanare gli enti che amministrano le comunità più povere, ma non può consentire agli enti che presentano bilanci strutturalmente deficitari di sopravvivere per decenni attraverso la leva dell’indebitamento. Quest’ultimo, ha rilevato la Corte, deve essere riservato, in conformità all’articolo 119 della Costituzione, alle sole spese di investimento, in base alla cosiddetta “regola aurea”. Di cosa parliamo, nella fattispecie?

È ancora la Corte costituzionale a specificarlo, in maniera inequivocabile: “La regola aurea contenuta nell’articolo 119, sesto comma, della Costituzione dimostra – si legge nella sentenza – come l’indebitamento debba essere finalizzato e riservato unicamente agli investimenti in modo da determinare un tendenziale equilibrio tra la dimensione dei suoi costi e i benefici recati nel tempo alle collettività amministrate. Di fronte all’impossibilità di risanare strutturalmente l’ente in disavanzo, la procedura del predissesto non può essere procrastinata in modo irragionevole, dovendosi necessariamente porre una cesura con il passato”.