Per Whatsapp multa in-social: maxi sanzione da tre milioni. Avrebbe indotto gli utenti a condividere i propri dati con Facebook

L’Authority ha accertato che la società ha“indotto gli utenti di WhatsApp Messenger ad accettare i termini di utilizzo, la condivisione dei dati con Fb

Quante volte ci è capitato di leggere, magari scaricando un’applicazione, che si rendeva necessaria la condivisione dei dati altrimenti l’operazione di installazione non sarebbe potuta giungere al termine. A quel punto chi non ha detto o pensato “beh, si vede che non c’è altra soluzione”. Ecco, a farlo era anche Whatsapp con Faceboook. Una pratica, però, scorretta secondo l’Antitrust che ora ha multato per ben 3 milioni di euro la più grande e nota applicazione di messaggistica esistente, Whatsapp appunto. L’Authority ha infatti accertato che la società ha “indotto gli utenti di WhatsApp Messenger ad accettare integralmente i nuovi termini di utilizzo, in particolare la condivisione dei propri dati con Facebook, facendo loro credere che sarebbe stato, altrimenti, impossibile proseguire nell’uso dell’applicazione”. Ha così chiuso le due istruttorie avviate a ottobre 2016 per presunte violazioni del Codice del Consumo da parte della società. Una vittoria per i consumatori, secondo il Codacons, “contro lo strapotere dei social network, che impongono condizioni spesso sfavorevoli ai consumatori nell’utilizzo delle app”.

Le indagini – Ma andiamo con ordine. Per quanto riguarda la prima istruttoria, come comunicato direttamente dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) si spiega che l’app di messaggistica istantanea aveva richiesto l’accettazione dei nuovi termini di servizio insistendo “sulla necessità di tale accettazione, entro 30 giorni, a pena di dover interrompere la fruizione del servizio”, senza evidenziare la “possibilità di poter negare il consenso alla condivisione dei dati con Facebook”. Si fa inoltre riferimento alla “pre-selezione dell’opzione” e alla “difficoltà di poter esercitare concretamente tale opzione una volta accettati integralmente i termini”. Il secondo procedimento istruttorio, invece, avviato per presunta “vessatorietà” di alcune clausole del modello contrattuale sottoposto all’accettazione dei consumatori, si è concluso con l’accertamento della vessatorietà delle disposizioni che riguardano la facoltà di modifiche unilaterali del contratto da parte della società, il diritto di recesso stabilito unicamente per il professionista, le esclusioni e le limitazioni di responsabilità a suo favore. Canoni, dunque, evidentemente vessatori e iniqui per i consumatori, che sono valsi, come detto, a Whatsapp una multa a dir poco salata. E sicuramente impopolare. In-social, per così dire.