Riina vede gli arresti domiciliari. La Cassazione: “E’ malato, ha diritto a una morte dignitosa”. Il Tribunale del Riesame dovrà valutare la richiesta

La Cassazione ha disposto di valutare nuovamente se sussistono i presupposti per concedere a Riina il differimento della pena per motivi di salute

Toto Riina potrebbe ottenere gli arresti domiciliari. La Cassazione ha disposto di valutare nuovamente se sussistono o meno i presupposti per concedere al super boss di Cosa Nostra il differimento della pena o gli arresti domiciliari per motivi di salute. Toto u’ curtu ha 86 anni ed è in carcere dal 1993.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso presentato dalla difesa annullando con rinvio la decisione del tribunale di sorveglianza di Bologna che si era detta contraria a concedergli il beneficio, nonostante le gravi condizioni di salute di Riina. Il giudice aveva ritenuto che le “pur gravi condizioni di salute del detenuto non fossero tali da rendere inefficace qualunque tipo di cure anche con ricoveri in ospedale a Parma”. Secondo i giudici non erano stati superati “i limiti inerenti il rispetto del senso di umanità di cui deve essere connotata la pena e il diritto alla salute”. Inoltre era stata ritenuta la “notevole pericolosità” di Riina che avevano fatto ritenere “circostanze eccezionali tali da imporre l’inderogabilità dell’esecuzione della pena nella forma della detenzione inframuraria. Oltre all’altissimo tasso di pericolosità del detenuto”.

Decisione definita “carente” e “contraddittoria” dalla Cassazione perché il tribunale di sorveglianza “ha omesso di considerare il complessivo stato morboso del detenuto e le sue generali condizioni di scadimento fisico. La Cassazione ha ritenuto che la pena non si debba risolvere in un “trattamento inumano e degradante. Uno stato di salute incompatibile con il regime carcerario, idoneo a giustificare il differimento dell’esecuzione della pena per infermità fisica o l’applicazione della detenzione domiciliare non deve ritenersi limitato alla patologia implicante un pericolo per la vita della persona, dovendosi piuttosto avere riguardo ad ogni stato morboso o scadimento fisico capace di determinare un’esistenza al di sotto della soglia di dignità che deve essere rispettata pure nella condizione di restrizione carceraria”.