Salvini nel registro degli indagati. Ecco perché è un autogol dei pm. La mossa della Procura di Agrigento sotto la lente. Sul caso della nave Diciotti sono stati forzati i codici

Tralasciando i profili politici dell'indagine su Salvini per il caso Diciotti è il caso di esaminare le caratteristiche giuridiche della vicenda

Non c’e’ pace per i codici. Oltre che per il Governo. L’iscrizione nel registro indagati, effettuata a cura del procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio, del Ministro dell’Interno Matteo Salvini per tre diverse ipotesi di reato, in seguito al divieto imposto dal capo del Viminale di far sbarcare alcune persone dalla nave Diciotti, ha prodotto un florilegio di scritti favorevoli al capo della Lega (tra gli altri, Meluzzi sul Tempo e Nordio sul Messaggero). Tralasciando i profili prettamente politici della questione (pericolosi da trattare per noi ma anche dai magistrati), è in questa sede il caso di esaminare le caratteristiche giuridiche della vicenda. La prima circostanza su cui porre l’attenzione riguarda il fatto che all’iscrizione nel registro degli indagati abbia proceduto il procuratore di Agrigento, ben sapendo che si trattasse fin dall’inizio di asseriti ed ipotetici reati ministeriali. E dunque, viene da domandarsi, preliminarmente, perché il dr. Patronaggio abbia agito, consapevole che dovrà trasmettere entro 15 giorni il fascicolo dell’indagine al tribunale dei ministri presso la procura di Palermo. Peraltro, proprio la Procura presso il Tribunale dei Ministri avrebbe potuto agire ben prima degli uffici di Agrigento se avesse ravvisato una qualsivoglia fattispecie incriminatrice ai danni di Salvini, ipotesi che però non si è realizzata.

Evento mediatico – Un secondo aspetto riguarda la pubblicità della vicenda. Occorre puntualizzare che l’iscrizione nel registro degli indagati del ministro sarebbe arrivata dopo la deposizione dei funzionari del Viminale ascoltati a Roma dal procuratore di Agrigento. Ebbene, questi verbali dovrebbero esser segreti, come segreta dovrebbe esser tutta l’indagine. Se, come accaduto, si comunica alla stampa o si verifica una fuga di notizie allora l’intento perseguito dall’accusa non sembrerebbe più essere quello dell’accertamento della verità in un procedimento penale, ma il tutto si trasformerebbe, come sta accadendo in questi giorni, in un processo popolare ove chiunque è legittimato a emettere la propria personale sentenza, andando ad intaccare e ledere gravemente il potere dell’esecutivo, democraticamente eletto.

Il quadro delineato risulta ancora più preoccupante se si vanno ad analizzare nel merito le accuse mosse a Salvini, in quanto titolare del Ministero degli Interni, in concorso col suo capo di gabinetto, un Prefetto di lungo corso del quale bisognerebbe attentamente rileggere curriculum e storia personale. Occorre, prima di procedere oltre, formulare una dovuta premessa, chiarendo una volta per tutte alcune dirimenti questioni. Il Governo italiano può effettivamente negare uno sbarco sul territorio nazionale. In questo senso, l’articolo 19 della Convenzione ONU sul diritto del mare del 1982 stabilisce, al secondo comma, quali attività possono essere considerate offensive e quindi passibili di un divieto da parte del Governo. Tra queste attività vi è lo scarico di materiali, valuta o persone in violazione delle leggi e dei regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione vigenti nello Stato costiero.
Dunque, il governo nazionale, al di fuori dei casi di emergenza sanitaria, se ritiene che lo sbarco di alcuni individui possa rientrare tra una di queste attività, può legittimamente porre un divieto e negare l’approdo (esempio classico sospetto terrorismo o presenza di criminali a bordo, guarda caso poi appurata con il fermo di quattro scafisti tra i passeggeri). Proprio in questo senso è opportuno rilevare come vi sia un precedente storico che depone a favore di questa teoria; nel 1997, infatti, vi fu il c.d. blocco navale deciso in concerto da Prodi (allora Presidente del Consiglio) e da Napolitano (ministro degli Interni) nei confronti dell’Albania. In quel caso, analogo alla vicenda odierna, addirittura anche la Procura di Brindisi appoggiò il governo sulla linea dura con l’arresto immediato per i comandanti degli equipaggi albanesi che tentassero di sconfinare in acque territoriali italiane. Venendo al merito dell’impianto accusatorio, occorre in primis rilevare come l’arresto illegale (prima ipotesi di reato asseritamente configurata a carico di Matteo Salvini) presupponga, per l’appunto, un arresto in senso tecnico, e qui è evidente come non sia stato arrestato nessuno. A fortiori, occorre evidenziare come una tal fattispecie di reato si realizza mettendo il soggetto passivo a disposizione dell’autorità competente. Quali operazioni avrebbe compiuto attivamente il capo del Viminale per perpetrare il suo ipotetico scopo di arrestare le persone a bordo della nave? Occorre anche ricordare come alcune delle persone rispondenti a precisi requisiti siano state effettivamente fatte sbarcare senza alcun problema.

Decisioni, non reati – Sul sequestro di persona, occorre fare una considerazione: se Catania era solo un porto di transito, il problema ovviamente non si pone. Se invece era quello di approdo, è, come visto, valutazione discrezionale del Ministro Salvini decidere se uno sbarco sia compatibile o meno con l’ordine pubblico, prerogativa assegnata all’esecutivo, di cui Salvini fa parte. Infine rimane l’abuso di ufficio, ipotesi di reato la cui configurazione è esclusa poiché, come detto qualche riga sopra, il Ministro Salvini, facente parte dell’esecutivo, ha legittimamente utilizzato un potere che viene affidato al governo. Abuso di ufficio, come scrive un grande magistrato italiano, si puo” forse configurare a carico del magistrato agrigentino. Ma questa è altra storia. È per il Csm, che vorrà forse procedere a “fare”, piu che a “rilasciare”, attraverso suoi propri membri, dichiarazioni che di giuridichese hanno in verita poco.
* Avvocato penalista