Stretta sull’asilo politico. Il Decreto sicurezza non è incostituzionale. L’esperto: “E’ un atto di civiltà che rispetta i diritti di tutti”

Il “nuovo” diritto d’asilo non necessariamente va demonizzato

Cosa prevede concretamente il decreto sicurezza di cui si è tanto discusso in questi giorni? Giuridicamente, diritto alla mano, senza dietrologie e strumentalizzazioni, che non ci competono, il tema di fondo è quello del “nuovo” diritto d’asilo, che non necessariamente va demonizzato. In linea generale, ricordiamolo, il decreto prevede misure volte a: 1) contrastare più efficacemente l’immigrazione illegale, garantendo l’effettività dell’esecuzione dei provvedimenti di espulsione; 2) disciplinare i casi speciali di permesso di soggiorno temporaneo per motivi umanitari e definire nuove regole in materia di revoca dello status di protezione internazionale in conseguenza dell’accertamento della commissione di gravi reati; 3) scongiurare il ricorso strumentale alla domanda di protezione internazionale e razionalizzare il ricorso al Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati; 4) prevedere la revoca della cittadinanza acquisita dagli stranieri condannati in via definitiva per reati di terrorismo; 5) rafforzare i dispositivi a garanzia della sicurezza pubblica, con particolare riferimento alla minaccia del terrorismo e della criminalità organizzata di tipo mafioso, a migliorare il circuito informativo tra le Forze di polizia e l’Autorità giudiziaria e pervenire e contrastare le infiltrazioni criminali negli enti locali; 6) introdurre strumenti finalizzati a migliorare l’efficienza e la funzionalità dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, anche attraverso il rafforzamento della sua organizzazione.

STOP AL FAR WEST – Per quanto riguarda il tanto discusso diritto d’asilo, l’art. 12 del decreto apporta alcune modifiche alla normativa attuale; in particolare, d’ora in avanti, saranno esclusivamente sei le fattispecie che renderanno possibile l’ingresso nel nostro Paese, tramite permessi di soggiorno temporanei, per motivi umanitari, ovvero: 1) essere vittima di grave sfruttamento, 2) motivi di salute, 3) violenza domestica, 4) calamità, 5) cure mediche, 6) atti di particolare valore civile. È inoltre previsto per i richiedenti asilo lo stop alla domanda in caso di presenza di una condizione di pericolosità sociale o condanna in primo grado. In particolare, in attuazione del nuovo provvedimento governativo, i richiedenti asilo, qualora verranno arrestati per alcune tipologie di reato, quali violenza sessuale, produzione o spaccio di stupefacenti, rapina o estorsione, furto e violenza o minaccia a pubblico ufficiale, rischieranno l’espulsione nonostante la qualifica giuridica di “rifugiato”. Dove sta l’orrore?
Operativamente il soggetto sarà monitorato all’interno di un CPR (centro permanenza per i rimpatri), ove inizierà la procedura di espulsione. Tale permesso di soggiorno temporaneo sarà sottoposto ad esami a cadenza regolare e decadrà nel caso venissero meno i presupposti di partenza. Viene, quindi, eliminato l’attuale esercizio discrezionale nella concessione della tutela umanitaria, con l’introduzione di una tipizzazione dei casi di tutela, con precisi requisiti per i soggetti interessati. Un atto di “civilta’ giuridica”, che ci pone avanti nel panorama internazionale, rispettando il sacrosanto principio della tassatività delle fattispecie, penali e non, che riguardano diritti fondamentali del cittadino.

SALVI I CASI PARTICOLARI – Occorre rilevare come nella relazione illustrativa venga fatto salvo, comunque, il potere-dovere delle Commissioni territoriali di valutare l’eventuale sussistenza dei presupposti del principio c.d. di non refoulement, che demanda alle citate Commissioni il compito di esaminare le singole situazioni dei richiedenti asilo, prendendo in considerazione ogni aspetto della posizione individuale del richiedente, e tratteggiando i profili di rischio in cui il medesimo incorrerebbe in caso di esecuzione del provvedimento di espulsione.
Un impianto che a quanto pare non presenta nulla di incostituzionale.

(Intervento di Ranieri Razzante, docente di Legislazione finanziaria Università di Bologna)