Discriminatorio e dannoso. Una follia tassare il contante. L’idea di Prodi a rischio incostituzionalità. E in contrasto pure con il Codice civile

“Gli italiani utilizzano troppo contante. E allora perché non disincentivarli, tassandolo?” Queste, in buona sostanza, le opinioni espresse dal Prof. Romano Prodi (nella foto) nel corso di una diretta televisiva. Senza comunque rinunciare, si badi, a costi e commissioni sui pagamenti con le carte. A smorzare l’avventata proposta basterebbe solo chiamare in causa le raccomandazioni fornite dalla Bce, in una lettera del 13 dicembre 2019, al Governo italiano, a censura della decisione dell’ulteriore riduzione dei limiti al contante nei pagamenti e della concessione di benefici fiscali agli utilizzatori (volontari?) di carte di pagamento.

La comunicazione enuncia, in via sintetica (ma dottrinalmente enciclopedica) dei principi cardine che pare debbano (ancora!) essere enfatizzati. Il contante costituisce “moneta legale”, la regola nei pagamenti, salve le limitazioni per motivi di ordine pubblico. È il nostro art. 1277 c.c. al comma 1 a prevederlo, sancendo che i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato e per il suo valore nominale. Perciò, l’effetto cosiddetto solutorio è riservato, nel nostro ordinamento, al contante. Per sovvertire ciò, occorre prima modificare la fondamentale norma del Codice civile. Tra l’altro il contante è l’unico mezzo ad avere effetto “solutorio” immediato.

Ciò perché, attraverso la sua consegna, il debitore è liberato immediatamente dall’obbligazione, mentre altrettanto non può dirsi per la moneta elettronica (che ha il problema della valuta e delle scoperture). Altro punto cruciale, le limitazioni alla sua circolazione sono già contenute nelle norme contro il riciclaggio. L’art. 49 del d.lgs 231/2007, come noto, vieta i trasferimenti tra privati pari o superiori (ancora per pochi giorni) a 3.000 euro. Questo limite dal prossimo 1° luglio verrà ulteriormente abbassato a 2.000. La Bce non dimentica comunque di precisare, nella lettera citata che ogni eventuale decisione sulla circolazione/emissione e (ora potrebbe dirsi, anche) tassazione sulla moneta spetta solo ad essa, come noto al Professore, materia di competenza esclusiva dell’Ue.

Ciò per fugare ogni dubbio sulla fondatezza di fantomatiche teorie sull’introduzione di un possibile balzello. Ma forse l’argomento più decisivo è quello del richiamo a considerare che laddove si introducano ulteriori divieti, essi vanno motivati (e provati) da effettive ricadute sulla riduzione dell’evasione fiscale (evidenze che, allo stato, non sono ancora state provate!). Ed anzi, la Bce ha ingiunto al nostro Paese di considerare il profilo della cosiddetta “inclusione sociale e finanziaria”, nel senso che, laddove si riducesse troppo la soglia consentita per la circolazione di moneta legale (appositamente coniata), specularmente si limiterebbe anche la possibilità di utilizzarla ordinariamente a quei cittadini che non hanno le necessarie disponibilità di accesso a strumenti alternativi (come conti e carte di credito).

Si escluderebbero, in tal senso, alcuni strati della popolazione, in violazione della nostra Costituzione. Parliamo infatti di principi supremi della Carta – il noto art. 3 – che, nel sancire l’uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, impone al contempo allo Stato di rimuovere tutti gli ostacoli che ne impediscano la realizzazione. Una prima pesante violazione è approvata da legge, visto che sono diventate indetraibili fiscalmente le spese mediche sostenute in contanti. In questo momento storico, ricordiamolo, i soldi vanno dati, non sottratti!

L’autore è direttore di antiriciclaggiocompliance.it