L’Ue vara la lista dei Paesi sicuri, svolta autoritaria destinata a far esplodere il conflitto tra esecutivo e giudiziario in tutta Europa. Ecco perché

Col nuovo regolamento gli Stati potranno deportare i migranti fuori dalla Ue. Ma le norme cozzano con la sentenza della Corte Europea

L’Ue vara la lista dei Paesi sicuri, svolta autoritaria destinata a far esplodere il conflitto tra esecutivo e giudiziario in tutta Europa. Ecco perché

Una ratifica destinata a far deflagrare in tutta Europa lo scontro tra potere esecutivo e giudiziario che sta incendiando l’Italia dall’avvento del governo Meloni circa il rimpatrio dei richiedenti asilo. È quella siglata ieri dal Consiglio Ue su proposta della Commissione (i regolamenti inizieranno ad applicarsi il 12 giugno 2026), che ha approvato in via definitiva la lista dei primi “Paesi sicuri”: Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Kosovo, Marocco e Tunisia (ai quali si aggiungono quelli candidati all’adesione all’Ue, salvo alcune eccezioni).

Il concetto dei “Paesi terzi sicuri”, l’escamotage per spedire i migranti fuori dall’Ue

Il Consiglio ha anche approvato il concetto di “Paese terzo sicuro”, che consentirà agli Stati membri di respingere una domanda di asilo in quanto inammissibile (senza esaminarne il merito) nel caso in cui i richiedenti asilo avrebbero potuto cercare e ricevere protezione internazionale in un Paese terzo considerato sicuro per loro.

Una norma che, soprattutto, permetterà agli stati europei di indirizzare i richiedenti asilo verso Stati extra-Ue considerati sicuri, come i famigerati centri di detenzione italiani in Albania. In pratica si è sancito il fatto che l’asilo non venga tecnicamente negato, ma viene “spostato” sul territorio extra-europeo. Una rimozione.

Sebbene la Commissione abbia giustificato la svolta con la volontà di adottare norme in grado di snellire le procedure di asilo, infatti, il reale scopo è creare una base giuridica comune per dichiarare inammissibili le domande di asilo dei richiedenti che hanno un collegamento (sia per origine e anche solo per transito) con un Paese non Ue considerato sicuro, determinando così un oggettivo restringimento del campo di applicazione del diritto d’asilo.

Stop alla sospensione automatica del rimpatrio in caso di ricorso

Lo dimostra il fatto che con le nuove norme, l’eventuale ricorso contro una decisione di inammissibilità, non sospenderà più automaticamente le decisioni di rimpatrio. Il richiedente asilo dovrà attendere l’esito del ricorso in una struttura in stato di detenzione dentro o fuori dall’Unione europea, che in Italia e in Albania sono i Cpr. Più che diritto d’asilo, ormai si tratta di diritto di respingimento.

Un restringimento del diritto ammesso candidamente dallo stesso Consiglio in una nota: “La normativa amplia e precisa i motivi che consentono di dichiarare inammissibile una domanda sulla base di tale concetto”.

Il regolamento cozza con la sentenza della Corte di giustizia europea

Tuttavia le nuove norme – volute dall’Italia, appoggiate dalla maggioranza degli stati, con la contrarietà solo di Spagna, Francia, Portogallo e Grecia – sono destinate a innescare duri conflitti legali. Sulla questione del modello Italia-Albania, infatti, era intervenuta il 1° agosto 2025 la Corte di Giustizia Europea, la quale aveva stabilito che sì un Paese può essere dichiarato “sicuro” da una norma dell’esecutivo, tuttavia il giudizio deve essere sempre sottoposto al vaglio di un giudice, sulla base di valutazioni riferite al caso specifico.

E che uno Stato membro non può designare un Paese come “Paese di origine sicuro” se non garantisce condizioni di sicurezza per tutte le persone. Un precedente che è stato del tutto ignorato da Commissione prima e Consiglio poi.

I Paesi sicuri della lista Ue non sono sicuri per tutti…

Ma sono diversi gli aspetti che rendono questa stretta pericolosa, per esempio la possibilità di definire “sicuro” anche un Paese nel quale alcune porzioni del territorio, o categorie specifiche di popolazione, presentano rischi significativi per i diritti fondamentali. Basta pensare all’omosessualità, che è considerata un reato e quindi punita in Bangladesh, Egitto, Marocco e Tunisia, giusto per rimanere ai primi Paesi della lista licenziata dalla Ue.

Bambini e minori dietro le sbarre

Altro aspetto preoccupante riguarda i minori: nel nuovo Regolamento comune è infatti ammessa la detenzione anche per i minori e bambini. Inoltre, si ammette che gli Stati possano non applicare il Regolamento alle persone migranti “fermate o scoperte” in occasione dell’ingresso irregolare, e che non abbiano successivamente ottenuto un’autorizzazione o un diritto di soggiorno. Una norma dai contorni fumosi che potrebbe estendere a dismisura la discrezionalità dei singoli Stati nel realizzare i rimpatri.

Infine la detenzione amministrativa degli stranieri destinati al rimpatrio mediante allontanamento – che non hanno commesso alcun reato, né sottoposti ad alcun processo – è estesa fino a 30 mesi.