La Cassazione smentisce il Garante della privacy. L'”archivio” Genchi era regolare. Il consulente delle procure trattรฒ correttamente i dati contenuti nei tabulati su cui indagava

Il consulente delle procure Gioacchino Genchi trattรฒ correttamente i dati contenuti nei tabulati su cui indagava.

Silvio Berlusconi lo aveva definito โ€œil piรน grande scandalo della Repubblicaโ€. Correva lโ€™anno 2009 e il โ€œcaso Genchiโ€ era ormai diventato lโ€™ordine del giorno dellโ€™agenda politica, tanto che lo stesso presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, aveva esternato che โ€œlโ€™affare Genchi รจ gravissimo, per la rete di tabulati e intercettazioni che tiene per sรฉ nel suo archivio personale: saranno coinvolte tante persone innocenti; il Pd avrebbe dovuto attaccare Genchi per primo, senza aspettare che si scatenasse Berlusconi; lโ€™operazione che Berlusconi sta innescando รจ una battaglia piรน che giustificataโ€.

Cosรฌ, sette anni dopo, nel 2016, il Garante della privacy decise di colpire Gioacchino Genchi, allโ€™epoca consulente informatico dellโ€™autoritร  giudiziaria in numerose indagini e in importanti processi penali di rilevanza nazionale. Al termine dellโ€™istruttoria, infatti, il Garante aveva inflitto a Genchi, con ordinanza-ingiunzione immediatamente esecutiva, di pagare la sanzione di 192 mila euro.

Proposto ricorso, 18 luglio 2019, la prima sezione civile del Tribunale di Palermo, con sentenza della Giudice Sebastiana Ciardo, annullรฒ integralmente lโ€™ordinanza di ingiunzione del Garante. Infatti, a seguito di una articolata istruttoria, il Tribunale accertรฒ che Genchi aveva piรน che correttamente trattato i dati delle indagini e dei processi nei quali era stato nominato consulente, dalle piรน importanti Procure italiane.

Il Garante ha impugnato in Cassazione la sentenza del Tribunale ed oggi รจ stata depositata la decisione della prima sezione civile della Cassazione, che ha integralmente respinto il ricorso del Garante. Tutto cominciรฒ quando Genchi โ€“ stimato consulente delle piรน importanti Procure italiane, nonchรฉ collaboratore di Giovanni Falcone, nonchรฉ consulente nelle indagini sulle stragi โ€“ venne nominato consulente dal pm di Catanzaro, Luigi de Magistris, nelle inchieste โ€œPoseidoneโ€ e โ€œWhy Notโ€.

Nel corso dellโ€™acquisizione dei tabulati dei dati relativi al traffico telefonico, emersero alcune utenze cellulari in uso ad Alberto Cisterna, unitamente ad altre in uso a soggetti con lui in rapporti, quando questi svolgeva le funzioni di procuratore aggiunto della Procura Nazionale Antimafia, al tempo in cui era procuratore Piero Grasso.

In particolare, il consulente Genchi aveva appurato i rapporti tra Cisterna e Luciano Lo Giudice, appartenente ad una famiglia di ndrangheta di Reggio Calabria. Per quei suoi rapporti, Il Csm aveva applicato a Cisterna la sanzione disciplinare e la misura cautelare del trasferimento dโ€™ufficio e lโ€™incompatibilitร  a svolgere funzioni requirenti, entrambe confermate dalle sezioni unite della Cassazione.

Cisterna, quindi, nel presupposto di un illecito trattamento e illecita divulgazione dei suoi dati personali, aveva reagito presentando un esposto al Garante della privacy contro Gioacchino Genchi. Una tesi che รจ caduta anche in Cassazione. Gli โ€œermelliniโ€ dapprima rimarcano โ€œla congenita debolezza dellโ€™impianto istruttorio su cui si regge lโ€™accusa mossa nei confronti del Genchiโ€.

Un castello di accuse sciolto come neve al sole โ€œnon essendo stato effettivamente provato sulla scorta di “unโ€™analisi tecnica approfondita” che il Genchi avesse trattato i dati in suo possesso per finalitร  estranee a quelle di giustizia in ragione delle quali ne era avvenuta lโ€™acquisizioneโ€.

La Cassazione, poi, approfondisce nel merito la questione: โ€œavendo acquisito i dati in questione nel corso della sua attivitร  di perito, il Genchi era esentato dallโ€™osservare le norme dettate dal d.lgs. 196/2003 a tutela dei dati personali. E poichรฉ dโ€™altro canto non vi era prova che il Genchi avesse trattenuto e trattato i dati cosรฌ acquisiti oltre i tempi richiesti dalle consulenze affidategli, nessun illecito era perciรฒ al medesimo addebitabileโ€.