In caso di sconfinamento sui conti correnti, le nuove norme bancarie non modificano le attuali regole di segnalazione alla centrale rischi. A chiarirlo, gettando seppure in ritardo un po’ d’acqua sul fuoco, è la Banca d’Italia. Tra i risparmiatori corre infatti da giorni una fortissima preoccupazione per la nuova definizione di default che entra in vigore dal primo gennaio prossimo prevista dal Regolamento europeo relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento. “La nuova definizione di default non modifica nella sostanza le segnalazioni alla Centrale dei Rischi, utilizzate dagli intermediari nel processo di valutazione del merito di credito della clientela”, ha spiegato Palazzo Koch commentando le nuove norme Eba. Le novità riguardano “esclusivamente il modo con cui le banche e gli intermediari finanziari devono classificare i clienti a fini prudenziali, ossia ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori per le banche e gli intermediari finanziari”. La nuova definizione di default può avere però riflessi sulle relazioni creditizie fra gli intermediari e la loro clientela, la cui gestione, come in tutte le situazioni di default, può comportare l’adozione di iniziative per assicurare la regolarizzazione del rapporto creditizio. La nuova definizione di default non introduce dunque un divieto a consentire sconfinamenti: come già ora, le banche, nel rispetto delle proprie policy, possono consentire ai clienti utilizzi del conto, oltre il limite di fido. Numerose associazioni delle imprese, dagli artigiani Cna a Confindustria e Confcommercio hanno però scritto alle istituzioni europee per impedire di penalizzare con le nuove norme i risparmiatori.
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