Dal 3 giugno possibili gli spostamenti da una regione all’altra. Da lunedì riapriranno tutte le attività economiche e produttive. Ecco la bozza del nuovo decreto sulla Fase 2

Sì agli spostamenti, e senza restrizioni, all’interno delle stesse regioni da lunedì 18 maggio, ma per andare liberamente da una regione all’altra, al di fuori del lavoro e dei motivi di salute, bisognerà attendere il 3 giugno. E’ quanto prevede la bozza del decreto sulla Fase 2 all’ordine del giorno del vertice, in videoconferenza, tra i presidenti delle regioni, il premier Giuseppe Conte e i  ministri Boccia e Speranza. Il pacchetto di norme che regolano il secondo step della Fase 2 dell’emergenza Coronavirus saranno in vigore fino al 31 luglio.

La bozza prevede che da lunedì “gli spostamenti all’interno del territorio regionale non sono soggetti ad alcuna limitazione, fatte salve le misure di contenimento più restrittive adottate relativamente a specifiche aree del territorio regionale, soggette a particolare aggravamento della situazione epidemiologica”. Invece, “fino al 2 giugno 2020 sono vietati i trasferimenti e gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.

Dal 3 giugno in poi gli spostamenti, da una regione all’altra, potranno “essere limitati solo con provvedimenti” del ministero della Salute “in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree”. Rimane il “divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultati positivi al virus, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria”. I sindaci potranno disporre la “chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile garantire adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro”.

Da lunedì, sempre secondo la bozza proposta da Palazzo Chigi, potranno riaprire tutte le attività economiche e produttive “a condizione che rispettino i contenuti di protocolli o linee guida,idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di esercizio o in ambiti analoghi, adottati a livello nazionale”. Le Regioni potranno “adottare propri protocolli nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali”. Inoltre, il ministero della Salute, anche in questo caso, potrà intervenire con “misure limitative delle attività economiche e produttive” con il “rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità”.

Per il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida “che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”. In capo alle Regioni il monitoraggio, “con cadenza giornaliera” dell’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a questo andamento, anche delle condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. Sempre in base all’andamento del contagio, le Regioni, sempre per quanto riguarda le attività economiche, sentito il ministero della Salute, potranno introdurre “misure derogatorie, ampliative o restrittive”.

Rimangono le sanzioni amministrative da 400 a 3mila euro per chi non rispetta le norme sugli spostamenti, in particolare la violazione dell’obbligo della quarantena per i malati. Inoltre, “nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni”. Se necessario “l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima”.