La bozza in pdf del decreto Draghi sulle riaperture dal 26 aprile con le regole fino al 31 luglio

Una bozza del decreto legge del governo Draghi sulle riaperture dal 26 aprile racconta le misure del provvedimento del Consiglio dei Ministri

La bozza in pdf del decreto Draghi sulle riaperture dal 26 aprile con le regole fino al 31 luglio

Una bozza del decreto legge del governo Draghi sulle riaperture dal 26 aprile racconta le misure del provvedimento che arriverà oggi in Consiglio dei Ministri. Le misure, scaglionate a partire dal 26 aprile come anticipato la scorsa settimana dal governo, dovrebbero avere validità fino al 31 luglio. Fino a questa data infatti dovrebbe essere disposta la proroga dello stato d’emergenza Covid.

La bozza del decreto legge Draghi sulle riaperture dal 26 aprile con le regole fino al 31 luglio

La bozza di decreto legge all’esame delle regioni non contiene ancora la norma sulla proroga dello stato di emergenza. La data la si desume tuttavia dalle norme che riguardano gli spostamenti tra regioni nelle quali si cita espressamente il 31 luglio come data limite.

La bozza dice che gli spostamenti verso le zone arancioni o rosse sono consentiti con le cosiddette ‘autocertificazioni verdi’, ossia quelle comprovanti “lo stato di avvenuta vaccinazione o guarigione” dall’infezione dal covid, o “l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo”. Il decreto riaperture introduce e disciplina il cosiddetto ‘green pass’, la certificazione verde, a cui è dedicato l’articolo 10, come si legge nel testo della bozza in possesso della Dire. “Si tratta di certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2, ovvero l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS CoV-2”, si legge.

La bozza del decreto legge Draghi sulle riaperture dal 26 aprile in pdf

A seconda del modo in cui si è ottenuto la certificazione cambia la durata della validità. Se la certificazione viene rilasciata dopo vaccino “ha una validità di sei mesi ed è rilasciata in formato cartaceo o digitale, su richiesta dell’interessato, dalla struttura sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo, e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l’interessato. Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato”.

La bozza del decreto legge Draghi e le autocertificazioni verdi

Nel caso in cui la certificazione è rilasciata dopo guarigione, “ha una validità di sei mesi ed è rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed e’ resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l’interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2”. Nel caso in cui invece si ottenga la certificazione dopo tampone molecolare o antigenico rapido, “la certificazione ha una validita’ di quarantotto ore dal rilascio ed e’ prodotta, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate e accreditate e dalle farmacie che svolgono i test di cui al comma 1, lettere c) e d), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta”.

La bozza del decreto legge Draghi: in zona gialla calcetto dal 26 aprile, piscine dal 15 maggio, palestre dal 1 giugno

L’articolo 7 del ‘decreto riaperture’ disciplina le attività consentite nelle piscine all’aperto nelle zone gialle dal 15 maggio, nelle palestre dal primo giugno. Via libera dal 26 aprile nelle zone gialle pure all’attivita’ sportiva, “anche di squadra e di contatto”.  “A decorrere dal 15 maggio 2021- si legge- in zona gialla sono consentite le attivita’ di piscine all’aperto in conformita’ ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico”.

E ancora. “A decorrere dal 1° giugno 2021 in zona gialla sono consentite le attivita’ di palestre in conformita’ ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico”. Infine. “A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, e’ consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attivita’ sportiva anche di squadra e di contatto. È comunque interdetto l’uso di spogliatoi se non diversamente stabilito dai provvedimenti di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020”.

La scuola in presenza dal 26 aprile e le superiori al 50%

Capitolo scuola: “Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonche’ delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado di cui al comma 2, almeno per il 50 per cento della popolazione studentesca”.

Inoltre, “le disposizioni di cui al primo periodo non possono essere derogate da provvedimenti dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga e’ consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus Sars-Cov-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica”.

Poi: “Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché, nella zona rossa, sia garantita l’attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e, fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca, e, nelle zone gialla e arancione, ad almeno il 60 per cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca. La restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza”.

Le università

Esami e sessioni di laurea in presenza “sull’intero territorio nazionale”, salvo “diversa valutazione delle universita’”, prevede la bozza di decreto che il governo sta mettendo a punto. Nello specifico: “Dal 26 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021, nelle zone gialla e arancione, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza secondo i piani di organizzazione della didattica e delle attività curricolari predisposti nel rispetto delle linee guida e dei protocolli di sicurezza di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020.

Nel medesimo periodo, nella zona rossa, i piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari di cui al primo periodo possono prevedere lo svolgimento in presenza delle attività formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero delle attività formative rivolte a classi con ridotto numero di studenti. Sull’intero territorio nazionale, i medesimi piani di organizzazione della didattica e delle attivita’ curriculari prevedono, salva diversa valutazione delle universita’, lo svolgimento in presenza degli esami, delle prove e delle sedute di laurea, delle attivita’ di orientamento e di tutorato, delle attivita’ dei laboratori, nonche’ l’apertura delle biblioteche, delle sale lettura e delle sale studio, tenendo conto anche delle specifiche esigenze formative degli studenti con disabilita’ e degli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento”.