La Corte costituzionale ha esaminato oggi i ricorsi delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Marche, Toscana e Umbria, che avevano impugnato numerose disposizioni del Decreto sicurezza, lamentando la violazione diretta o indiretta delle loro competenze in materia di immigrazione. In attesa del deposito della sentenza, la Corte Costituzionale ha ritenuto che “le nuove regole su permessi di soggiorno, iscrizione all’anagrafe dei richiedenti asilo e Sprar sono state adottate nell’ambito delle competenze riservate in via esclusiva allo Stato in materia di asilo, immigrazione, condizione giuridica dello straniero e anagrafi (articolo 117, secondo comma, lettere a, b, i, della Costituzione), senza che vi sia stata incidenza diretta o indiretta sulle competenze regionali”. Di conseguenza, la Consulta ha giudicato inammissibili i ricorsi promossi dalle Regioni. Resta impregiudicata ogni valutazione sulla legittimità costituzionale dei contenuti delle norme impugnate. La Corte ha anche esaminato alcune disposizioni del Titolo II dello stesso decreto Salvini e ha ritenuto, in particolare, che sia stata violata l’autonomia costituzionalmente garantita a comuni e province. Pertanto, ha accolto le censure sull’articolo 28 che prevede un potere sostitutivo del prefetto nell’attività di tali enti.
07/12/2024
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