Dopo tanti annunci, la figuraccia del Parlamento. Al via l’esame del testo di legge sul biotestamento, ma su 630 deputati sono presenti in 20

Dopo tanti annunci, la figuraccia del Parlamento. Al via l'esame del testo di legge sul biotestamento, ma su 630 deputati sono presenti in 20. Ecco il testo

Subito una legge sul fine vita. Bisogna fare presto. Questi gli annunci della politica tutta sulla scia della vicenda di Dj Fabo. E ieri, finalmente, il testo di legge sul biotestamento è arrivato in Aula. Ma sorpresa: non c’era nessuno tra i banchi dei parlamentari. Il lunedì il Parlamento è aperto, ma deputati e senatori a fatica arrivano puntuali quando si aprono i lavori: al momento della discussione si sono presentate una ventina di persone su 630 deputati.

Il testo – Al di là dell’ennesima figuraccia del Parlamento, la Camera ha avviato l’esame del ddl sul fine vita. Il provvedimento si compone di 6 articoli. L’articolo 1 riguarda le linee generali di disciplina del consenso informato, prevedendo che nessun trattamento sanitario possa essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata. Il testo promuove e valorizza la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico, che trova il suo presupposto e atto fondante nel consenso informato nel quale si incontrano l’autonomia decisionale del paziente e la competenza, l’autonomia professionale e la responsabilità del medico. Vengono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari, o la parte dell’unione civile, o il convivente oppure una persona di sua fiducia.

Viene poi disciplinato il diritto all’informazione, ovvero il diritto di ogni persona di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo e comprensibile sulla propria diagnosi, la prognosi, i benefici ed i rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati e le possibili alternative; le conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia. La persona ha anche il diritto di rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni e di indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di ricevere le informazioni in sua vece. Sia il rifiuto che la rinuncia alle informazioni nonché l’eventuale indicazione di un incaricato vengono registrati nella cartella clinica e nel fascicolo elettronico. Il consenso deve essere espresso in forma scritta oppure, qualora le condizioni fisiche del paziente non consentano di rispettare quest’ultima, attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Spetta ad ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere il diritto di rifiutare qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia.