Il caso della liberazione del torturatore libico Almasri colpito da un mandato di arresto della Corte penale internazionale è destinato ad alimentare altre polemiche. È stata formalizzata la richiesta di rinvio a giudizio per ‘false dichiarazioni al pm’ del responsabile della struttura tecnica del Ministero della Giustizia, mentre è stata anticipata la contestuale sollevazione di un conflitto di attribuzione alla Corte Costituzionale: la maggioranza di governo ritiene che la sua posizione debba essere equiparata a quella dei ministri, per i quali segue un altro procedimento e potrebbero essere evocate eccezioni di procedibilità e immunità.
Nel contempo, la Corte penale internazionale ha deliberato di deferire l’Italia all’Assemblea degli Stati parte per inosservanza degli obblighi di cooperazione. Il profilo internazionalistico è quello che più ci interessa perché venga fatta chiarezza: ne va della scelta fondamentale che l’Italia deve fare rispetto al modello di giurisdizione della Corte penale internazionale. Si tratta in sostanza di chiarire se si vuole porre in discussione lo ‘Statuto di Roma’ approvato nel 1998 grazie a un largo movimento globale di opinione che sostenne l’idea della giustizia penale internazionale. Il 17 luglio di quell’anno in Campidoglio fu aperto alla firma il più avanzato strumento di diritto internazionale umanitario che finalmente riconosceva un organismo permanente di giurisdizione ‘universale’ per i crimini internazionali più gravi: i crimini di guerra, contro l’umanità, il genocidio e – in una fase successiva – anche l’‘aggressione’, ovvero l’attacco illegale ad uno Stato.
Tra le previsioni fondamentali dello Statuto – oltre alla irrilevanza di qualsiasi prescrizione temporale e delle immunità anche per capi di Stato e di governo – vi è anche una norma procedurale fondamentale: per i mandati d’arresto della Corte penale dell’Aja gli Stati devono provvedere alla ‘consegna diretta’ – surrender – perché nei confronti della giurisdizione della Corte non opera il sistema “estradizionale” previsto nella cooperazione giudiziaria fra Stati che include la discrezionalità ‘politica’ dei governi di aderirvi o meno.
IIn sostanza, di fronte ai ‘crimini internazionali’ di eccezionale gravità, i c.d. crimina iura gentium, nell’approvare lo Statuto di Roma gli Stati hanno accettato che i provvedimenti della Corte penale internazionale sono direttamente esecutivi negli ordinamenti nazionali, per cui tanto il Ministero della Giustizia quanto le Autorità giudiziarie nazionali devono solo provvedere agli adempimenti procedurali di raccordo. In caso di dubbi, verifiche ritenute necessarie devono in ogni caso assicurare il fermo dell’imputato e interloquire necessariamente con la stessa Corte penale dell’Aja, che rimane depositaria ultima di ogni decisione sulla liberazione dell’imputato.
È proprio su questi profili che la Corte penale internazionale ha eccepito l’inadempimento dell’Italia. Già a gennaio la Camera preliminare I della Corte aveva formulato le sue conclusioni: l’Italia nell’omettere la consegna di Almasri non ha «ottemperato ai propri obblighi» impedendo alla Corte di «esercitare le proprie funzioni e i propri poteri», non avendo «consultato né cooperato per risolvere presunte questioni derivanti dalla formulazione del mandato d’arresto e dalla presunta richiesta concorrente di estradizione».
Motivazioni fallaci
In sostanza non sono state ritenute motivate le giustificazioni rese dall’Italia, inclusa l’ultima su un contestuale mandato libico che quindi avrebbe consentito di sottrarre l’imputato alla Corte penale internazionale: questa interviene in base al ‘principio di complementarietà’, cioè quando non sia già intervenuta la giurisdizione di uno Stato.
Ma anche questa argomentazione è risultata fallace: il mandato libico sarebbe stato emesso in una data successiva, e in ogni caso vige un obbligo di consultazione della Corte, dato che compete sempre alla stessa Corte penale valutare la legittimità della giurisdizione di uno Stato, posto che questi potrebbe agire in maniera strumentale senza garantire un ‘processo giusto’.
Sullo sfondo rimane la tesi suggestiva che ha disorientato gli italiani: l’arresto del torturatore libico avrebbe potuto comportare ripercussioni nelle pressioni migratorie, se non addirittura minacce terroristiche. La tesi non è stata ufficialmente ribadita, né è stato apposto il ‘segreto di Stato’: avrebbe di fatto significato ammettere che un Paese come l’Italia sottostava al ricatto di uno Stato fallito o di un gruppo di potere criminale al suo interno.
Norme vincolanti
Il quadro normativo internazionale è netto e vincolante: la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 1984 stabilisce che nessuna circostanza eccezionale – dallo stato di guerra all’instabilità politica interna – può giustificare la tortura. Questo principio implica che nessuna “ragione di Stato” può giustificare la mancata consegna di un sospetto di crimini internazionali: si configurerebbe una violazione grave, non tollerabile, degli obblighi derivanti da norme di ius cogens.
La previsione dello “stato di necessità” è ammessa solo in condizioni eccezionali, vincolata ai principi di attualità, necessità, proporzionalità e legalità, e non può in alcun modo essere invocata per derogare a divieti assoluti come quelli della tortura o dei crimini contro l’umanità. Tutta la vicenda non impone dunque che un monito: l’Italia ha urgenza di mettere a punto con chiarezza il suo modello di adesione al sistema della giustizia internazionale, e lo deve fare adeguando la legge di ratifica 237/2012, ma soprattutto varando l’atteso Codice dei crimini internazionali per rendere pienamente esecutive tutte le previsioni dello Statuto della Corte penale internazionale.
La responsabilità dello Stato verso la giustizia globale è, in ultima analisi, una responsabilità verso la democrazia stessa e verso le giovani generazioni che proprio nell’ultimo referendum hanno compiuto una scelta chiara per la giustizia, su tutti i fronti, anche quello internazionale.
Maurizio Delli Santi, Membro dell’International Law Association