Eterologa, le motivazioni della Consulta

“Il divieto per le coppie sterili di ricorrere all’eterologa è privo di adeguato fondamento costituzionale e “la scelta di tale coppia di diventare genitori e di formare una famiglia che abbia dei figli” è “espressione della fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi”, senza contare che con la vecchia legge molte coppie sterili, non potendo fare l’eterologa in Italia, si sono rivolte a centri esteri e questo produce “un ingiustificato, diverso trattamento delle coppie affette dalla più grave patologia, in base alla capacità economica”. Sono alcuni passaggi delle motivazioni della sentenza 162/2014 della Consulta, che spiegano la decisione dello scorso 9 aprile in cui è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo il divieto di fecondazione eterologa imposto dalla legge 40.

“La determinazione di avere o meno un figlio, anche per la coppia assolutamente sterile o infertile”, spiega la Consulta, “concernendo la sfera più intima ed intangibile della persona umana, non può che essere incoercibile, qualora non vulneri altri valori costituzionali” e ciò anche quando sia necessario ricorrere all’eterologa. E poi: “L’illegittimità della norma che vietava la fecondazione eterologa”, ossia praticata con gameti provenienti da un donatore, “non provoca alcun vuoto normativo”.