Sono debitore ai lettori della Rubrica di alcune risposte: la dr.ssa Anna Di Giandomenico di Milano chiede se in Italia valgono i contratti di ghostwriting cioè quei contratti in cui un autore professionista si impegna a scrivere opere (articoli, libri, saggi, composizioni musicali etc.) che verranno ufficialmente attribuite ad altri. La questione è piuttosto complessa intanto perché da noi non esiste una regolamentazione specifica a differenza di altri Paesi quali Usa, Canada, Germania e poi perché il nostro diritto positivo riconosce l’indisponibilità del diritto morale dell’autore (diverso dal diritto patrimoniale dell’autore che è pienamente a discrezionalità dell’avente diritto) in particolare nella tutela della paternità dell’opera considerata un elemento assoluto ed irrinunciabile che non ha bisogno di formalità costitutiva ma si sviluppa al momento stesso della creazione dell’opera. Ciò premesso, si può affermare che, allo stato, nel nostro Paese eventuali accordi ghostwriting siano tendenzialmente nulli.
Il sig. Roberto Crescentini di Roma chiede, anche alla luce delle recentissime tragedie, perché in Italia non esiste un sistema efficiente di assicurazione contro i danni da catastrofi naturali. Di questo tema ci si è occupati più volte in questa rubrica. Abbiamo segnalato come da più parti si sia contrari alla scelta dell’assicurazione obbligatoria perché finirebbe per essere considerata una ulteriore e non opportuna tassa sulla casa. Abbiamo altresì analizzato le proposte (avanzate anche da Ania, l’associazione di categoria delle imprese assicuratrici) per adottare un sistema misto in cui lo Stato coprirebbe una parte del danno mentre la parte restante sarebbe sostenuta da polizze private obbligatorie e ciò sull’esempio di alcuni Paesi europei e non. In proposito gli schemi adottati sono i più vari, si va dal sistema obbligatorio applicato in Romania e in Turchia, a quello semi obbligatorio usato in Francia, Spagna, Belgio, California e Nuova Zelanda, a quello volontario (con incentivi) scelto dal Giappone. Il modello che economisti e addetti ai lavori considerano “esemplare” è quello francese che vede la partnership di assicurazioni private con la Caisse Centrale de Réassurance (Ccr) società a capitale pubblico che opera sul mercato come riassicuratore (anche in rami diversi da quelli catastrofali). Il regime è appunto semi obbligatorio e prevede per legge la copertura del rischio da catastrofi quando si sottoscrive una polizza per danni con qualsiasi compagnia privata. Si paga una quota fissa pari al 12% della polizza per danni e la polizza copre l’immobile contro rischi da alluvioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, tsunami e anche da “spostamenti di ghiacciai”. Il sistema, grazie alla possibilità delle imprese di riassicurarsi con Ccr, ha una capacità praticamente illimitata e i risultati si vedono, tant’è che il 90% degli immobili francesi è assicurato. Da noi su oltre 12 milioni di unità abitative assicurate per il rischio incendio solo 610 mila (circa il 5%) sono tutelate dai danni causati da catastrofi naturali.