Il punto di Mauro Masi. Cos’è il servizio pubblico radiotelevisivo? Una definizione che può variare nel tempo

Mi giunge una mail dal dr. Carlo Rocchi ricercatore universitario: “che cosa definisce il servizio pubblico radiotelevisivo? La trasmissione di una grande partita di calcio, l’addio al video di David Letterman dopo 35 anni non lo sono “oggettivamente?”. Bisogna premettere che non esiste, e non solo in Italia, una precisa e compiuta definizione tecnico/giuridica del concetto di servizio pubblico radiotelevisivo. Nel tempo sono state avanzate varie proposte che facevano riferimento sia ad aspetti soggettivi – e cioè alla qualità del gestore – sia ad aspetti oggettivi – delineando degli specifici criteri di identificazione; non si è però mai riusciti a trovare una nozione che fosse comunemente accettata e costituisse un riferimento univoco per il Legislatore nazionale ed internazionale. Secondo molti addetti ai lavori una definizione tra le più esaustive è quella elaborata negli anni ‘90 dalla BRU, Broadcasting Research Unit per il Parlamento inglese. La BRU identifica otto indicatori che qualificano il livello di “servizio pubblico” di un’emittente televisiva:

a) universalità geografica di accesso (trasmissioni televisive rivolte, almeno in principio, a tutta la popolazione);
b) universalità di interessi (cercare di toccare più interessi possibili anche quelli largamente popolari; non è detto infatti che il servizio pubblico debba qualificarsi solo su temi di nicchia anche se, ovviamente, non deve escluderli: “make popular programmes good” ,“make good programmes popular”);
c) universalità di pagamento (servizio pagato da tutta la popolazione);
d) concorrenza nella programmazione piuttosto che nell’audience;
e) sensibilità verso le minoranze;
f) senso dell’identità nazionale e della comunità;
g) indipendenza verso gli interessi di parte (intesa in senso molto ampio cioè sia da un punto di vista politico-istituzionale sia economico);
h) ricerca della qualità e libertà creativa.

Naturalmente non è detto che il gestore di un servizio pubblico radiotelevisivo debba soddisfare tutti gli indicatori proposti; la scelta dipende dal Legislatore che deve tener conto delle singole realtà nazionali anche alla luce degli sviluppi della tecnologia e del sistema.
Tornando al quesito del dr. Rocchi, non credo si possa affermare che esista una nozione “oggettiva” di servizio pubblico radiotelevisivo, la nozione non può che variare nel tempo sulla base delle valutazioni che debbono fare gli organismi preposti dalle norme di riferimento (da noi in Italia attraverso il Contratto di Servizio che qualifica il rapporto tra il gestore del servizio e le Istituzioni).