Una questione molto intricata, ci sarebbe voluto Sherlock Holmes. Una corte distrettuale americana (quella del nord Illinois) ha, qualche tempo fa, deciso che il maggior studioso vivente di Sherlock Holmes, l’americano Leslie S. Klinger, non ha violato il diritto d’autore che tutela gli eredi di Arthur Conan Doyle lo scrittore scozzese che alla fine del XIX secolo ha creato la figura del più famoso investigatore della letteratura moderna protagonista di quattro romanzi e cinquantasei racconti.
Klinger aveva promosso una causa contro la fondazione che (molto) gelosamente custodisce quei diritti d’autore, la Conan Doyle Estate, ritenendo che non fossero legittimati a farsi pagare alcunché essendo le opere di Doyle ormai divenute di “pubblico dominio”. Negli Stati Uniti la durata del diritto d’autore fu stabilita dal Copyright Act del 1976 in 50 anni dalla morte dell’autore (Doyle è morto nel 1930) e in 75 se l’opera apparteneva ad una società. Questi termini sono stati estesi nel 1998 rispettivamente a 70 anni e a 95 anni (in alcuni casi addirittura fino a 120 anni dalla creazione dell’opera). Quest’ultima norma non ha però rinnovato i diritti già scaduti ma ha esteso in modo retroattivo quelli in essere stabilendo peraltro che tutto ciò che è stato pubblicato prima del 1 gennaio 1923 sarebbe divenuto di “pubblico dominio” quindi liberamente a disposizione di chiunque. Il giudice di Chicago ha ricostruito che le opere riprese e commentate da Leslie sono state pubblicate prima del 1 gennaio 1923 e quindi gli eredi di Doyle nulla hanno a pretendere. Diverso è il caso delle dieci opere apparse successivamente negli USA (nel 1927) che invece saranno protette fino al 31 dicembre 2022, dopo appunto 95 anni.
Da noi in Italia, la durata della componente patrimoniale del diritto d’autore resta fissata in 70 anni “post mortem auctoris” cui vanno aggiunte peraltro le due cosìdette “proroghe di guerra”, l’una che ha durata di 6 anni e deve essere applicata a tutte le opere pubblicate (e non ancora di pubblico dominio) al 20 luglio 1945 e l’altra contenuta nel Trattato di Pace della Seconda Guerra Mondiale che ha la durata di 5 anni, 9 mesi e 5 giorni (la durata ufficiale della guerra) e deve essere applicata alle opere dei Paesi Vincitori.
La Corte UE è intervenuta in questi giorni in un tema che da tempo affatica i produttori di software, dichiarando legale la vendita da parte dell’acquirente iniziale della copia del programma per computer accompagnata da licenza di uso illimitata ma, al tempo stesso, considerando illegale la vendita della propria copia di salvataggio a meno che non abbia l’autorizzazione del titolare dei diritti. In altre parole, ciò significa che può passare di mano solo il software originale e non le copie di backup che, come noto, vengono create molto spesso dagli utenti a scopo cautelativo. La pronuncia chiude un caso – nato addirittura nel 2004 in Lettonia – che riguarda sistemi diffusissimi come Office di Microsoft o lo stesso sistema operativo Windows e chiarisce una volta per tutte (si spera) che l’acquirente iniziale ha certamente il diritto di fare delle copie di riserva del software acquistato ma per uso esclusivamente privato e non per la vendita.