Perché dichiarare il falso nell’autocertificazione non è reato

Tre giudici decidono che non è obbligatorio dire la verità nel modulo autodichiarazione per gli spostamenti. Vediamo perché

Perché dichiarare il falso nell’autocertificazione non è reato

Non è obbligatorio dire la verità nell’autocertificazione o modulo autodichiarazione per gli spostamenti Covid-19 che bisogna compilare per giustificare l’uscita per ragioni di lavoro, salute o necessità. E ciò perché “un simile obbligo di riferire la verità non è previsto da alcuna norma di legge”. E, anche se ci fosse, sarebbe “in palese contrasto con il diritto di difesa del singolo”, previsto dalla Costituzione. Lo ha deciso, accogliendo la richiesta della Procura di Milano di assoluzione “perché il fatto non sussiste”, il gup Alessandra Del Corvo con rito abbreviato.

Perché dichiarare il falso nell’autocertificazione non è reato

Ma questa è la terza sentenza in cui chi è stato mandato a processo per aver dichiarato il falso nell’autocertificazione finisce assolto. Trattandosi di un’autocertificazione, disciplinata dal Dpr n. 445 del 2000, la falsità delle dichiarazioni ivi contenute sembrava poter essere punita dall’art. 483 c.p., che sanziona chi attesti al pubblico ufficiale «fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità». Invece i giudici sono stati in altri due casi di parere contrario.

Un gip di Milano ha assolto un imprenditore che dichiarava di recarsi presso un fornitore e poi da un cliente. I controlli avevano dimostrato che dal cliente l’imprenditore era andato prima, ma il gip, nel rigettare la richiesta di decreto penale di condanna, affermava che sono estranei all’ambito di applicazione dell’art. 483 c.p. dichiarazioni che, come quelle “sotto processo”, non riguardano fatti del passato, di cui può essere attestata la verità ma mere manifestazioni di volontà, intenzioni o propositi.

La seconda vicenda riguarda due persone che compilavano l’autocertificazione dichiarando di essersi recate una a sottoporsi ad esami clinici, l’altra ad accompagnarla. Una verifica presso l’ospedale mostrava la falsità del dato. Anche qui il Gip non accoglieva la richiesta di decreto penale. Secondo il magistrato i Dpcm 8 marzo 2020 e 9 marzo 2020 nonché «tutti quelli successivamente emanati dal Capo del Governo» sono affetti da «indiscutibile illegittimità» proprio nella parte in cui introducono un divieto di spostamento salvo che per «comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute».

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Modulo autodichiarazione in pdf e false dichiarazioni: non è reato

Poi c’è il terzo caso. Il giovane, difeso dall’avvocato Maria Erika Chiusolo, fermato per un controllo alla stazione Cadorna il 14 marzo, aveva dichiarato di lavorare in un negozio. In quel momento stava rientrando a casa. Una decina di giorni dopo, però, un agente per verificare se avesse detto la verità aveva mandato una email al titolare del negozio. Il quale aveva risposto dicendo che il 24enne quel giorno non era di turno.

Per il giudice non solo mancano una norma specifica sull’obbligo di verità nelle autocertificazioni da emergenza Covid e pure una legge che preveda l’obbligo di fare autocertificazione in questi casi. Ma è anche incostituzionale sanzionare penalmente “le false dichiarazioni” di chi ha scelto “legittimamente di mentire per non incorrere in sanzioni penali o amministrative”. Per il giudice, si legge nella sentenza, “è evidente come non sussista alcun obbligo giuridico, per il privato che si trovi sottoposto a controllo nelle circostanze indicate, di ‘dire la verità’ sui fatti oggetto dell’autodichiarazione sottoscritta. Proprio perché non è rinvenibile nel sistema una norma giuridica” sul punto.