Presidente della Repubblica: età minima e altri requisiti per essere eletti al Quirinale

Presidente della Repubblica: l'età minima e gli altri requisiti per essere eletti sono stabiliti della Costituzione Italiana.

Presidente della Repubblica: età minima e altri requisiti per essere eletti al Quirinale

Presidente della Repubblica: età minima e altri requisiti. Si avvicina il 24 gennaio 2022, giorno in cui il Parlamento, riunito in seduta comune, eleggerà il nuovo Capo dello Stato. Dunque, quali sono i requisiti per ricoprire la massima carica dello Stato.

L’età minima del Presidente della Repubblica

In Italia, al base di tutto l’apparato legislativo c’è la Costituzione che prevede, ad esempio, tutti i requisiti necessari per essere eletto come Presidente della Repubblica. Secondo l’articolo 84 della Costituzione Italiana, “può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d’età e goda dei diritti civili e politici”.

Dunque, è necessario che chi venga scelto dai grandi elettori abbia compiuto già i 50 anni d’età. Un requisito imprescindibile per ricoprire tale carica.

Gli altri requisiti per essere eletti Presidente della repubblica

Gli altri requisiti che prevedono l’elezione del presidente della Repubblica sono contenuti sempre nella Costituzione e ancora nell’articolo 84:

  • L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
  • L’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Riguardo lo stipendio del Presidente della Repubblica, l’anno scorso la dotazione annuale è stata di 224 milioni di euro e tale cifra resterà tale fino al 2023. Al Capo dello Stato è destinato lo 0,11%, ovvero circa 239mila euro all’anno, 18.300 euro al mese con la tredicesima. Il resto è destinato per spese di pertinenza dell’ufficio presidenziale, per i dipendenti del Quirinale e per il mantenimento degli immobili, incluse residenze e giardini.

Inoltre, il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, l’elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.