Scandalo derivati, due ex ministri da processare. La Cassazione dispone il giudizio per Grilli, Siniscalco e due dirigenti

Sentenza civile a sezioni unite della Cassazione sul cosiddetto scandalo derivati. Le ipotesi di mala gestio vanno giudicate.

Scandalo derivati, due ex ministri da processare. La Cassazione dispone il giudizio per Grilli, Siniscalco e due dirigenti

Nessun potere da parte della Corte dei Conti di sindacare le scelte di politica economica fatte dal Mef, ma dovere dei magistrati contabili di indagare e giudicare su ipotesi di mala gestio da parte di dirigenti dello stesso Ministero. Questo il principio che ha fissato la Corte di Cassazione, con una sentenza civile a sezioni unite, relativamente al cosiddetto scandalo derivati.

Quattro ex dirigenti appunto del Mef, due dei quali poi diventati ministri, dovranno dunque ora essere giudicati dalla Corte dei Conti del Lazio, mentre esce dal processo la banca Morgan Stanley. Con il risultato che a rischiare di dover risarcire al dicastero di via Venti Settembre circa quattro miliardi di euro saranno soltanto gli ex ministri dell’economia Vittorio Grilli e Domenico Siniscalco (nella foto), l’ex dirigente del debito pubblico Maria Cannata e l’ex dirigente del Tesoro, Vincenzo La Via.

Accogliendo il ricorso del procuratore generale, la Suprema Cote ha stabilito che, “ferma restando l’insindacabilità giurisdizionale delle scelte di gestione del debito pubblico, da parte degli organi governativi a ciò preposti, mediante ricorso a contratti in strumenti finanziari derivati, rientra invece nella giurisdizione contabile, in quanto attinente al vaglio dei parametri di legittimità e non di mera opportunità o convenienza dell’agire amministrativo, l’azione di responsabilità per danno erariale con la quale si faccia valere, quale petitum sostanziale, la mala gestio alla quale i dirigenti del Ministero del Tesoro (oggi Mef) avrebbero dato corso, in concreto, nell’adozione di determinate modalità operative e nella pattuizione di specifiche condizioni negoziali relative a particolari contratti in tali strumenti”.

Bene dunque la scelta dell’Italia, con un debito pubblico che supera i duemila miliardi di euro, su cui annualmente paga 50 miliardi di interessi, di tutelarsi dagli effetti di possibili rialzi del costo del denaro ricorrendo ai contratti derivati. Ma nessuna immunità per chi, come nel caso Morgan Stanley, potrebbe aver stipulato condizioni troppo sfavorevoli per il Paese.

LA VICENDA. Il 22 giugno 2017 la Procura regionale del Lazio della Corte dei Conti citò a giudizio la banca d’affari Morgan Stanley ed alcuni ex direttori generali (Siniscalco e Grilli) ed alti dirigenti (La Via e Cannata) del Ministero dell’economia e delle finanze, considerati tutti responsabili di illecita stipulazione, rinegoziazione, ristrutturazione ed anticipata chiusura, tra il dicembre 2011 e il gennaio 2012, di alcuni contratti in prodotti finanziari derivati sottoscritti dallo Stato Italiano a copertura di rischi di interesse e di cambio su titoli del debito pubblico nazionale, via via emessi in valuta domestica ed estera.

Gli inquirenti contestarono, in particolare, le scelte sul Receiver Swaption ed Interest Rate Swap del luglio 2004, sull’Interest Rate Swap del luglio 2007, e sul Cross Currency Swap in sterline e dollari Usa. Per i magistrati contabili, gli alti dirigenti del Ministero non avrebbero adeguatamente valutato i rischi delle operazioni e la natura fortemente speculativa che esse avevano assunto, in contrasto con lo scopo di mera copertura degli oneri di gestione del debito pubblico.

Nel 2018, però, i giudici della Corte dei Conti del Lazio avevano dichiarato il difetto di giurisdizione nei confronti della Banca e dei dei dirigenti del Ministero, “stante la insindacabilità in sede giurisdizionale delle scelte discrezionali di merito sottese alla stipulazione dei contratti derivati da parte dello Stato”. Una sentenza confermata il 13 marzo 2019 in appello. Ma ora la Cassazione ha disposto che i quattro dirigenti devono essere processati dalla Corte dei Conti del Lazio.