Spostamenti tra Comuni vietati a Natale, Santo Stefano e Capodanno. Palazzo Chigi approva il decreto legge. Misure in vigore fino all’Epifania

Dal 21 dicembre al 6 gennaio saranno vietati gli spostamenti tra Regioni diverse (compresi quelli da o verso le province autonome di Trento e Bolzano), mentre il 25 e il 26 dicembre 2020 e l’1 gennaio 2021 saranno vietati anche gli spostamenti tra Comuni diversi. Entrambi i provvedimenti prevedono eccezioni per “comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute”. Queste le misure contenute nel nuovo decreto legge approvato nella notte dal Consiglio dei ministri e già firmato dal presidente della Repubblica.

Il testo estende il limite massimo di vigenza dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) attuativi delle norme emergenziali, portandolo dagli attuali trenta a cinquanta giorni. Inoltre, si stabilisce che sarà sempre possibile, anche dal 21 dicembre al 6 gennaio, rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione. Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sarà vietato spostarsi nelle seconde case che si trovino in una Regione o Provincia autonoma diversa dalla propria. Il 25 e 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 il divieto varrà anche per le seconde case situate in un Comune diverso dal proprio.

Per quanto riguarda il coprifuoco, il Dpcm prevede: “Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, nonché dalle ore 22.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute”.

Infine, le nuove norme stabiliscono che “i DPCM emergenziali, indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario delle diverse Regioni e Province autonome, possano disporre, nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, su tutto il territorio nazionale, specifiche misure tra quelle già previste elencate dalle norme primarie”, spiega Palazzo Chigi nel comunicato diffuso dopo il Cdm.