Alcune scelte in tema di urbanistica abbracciate in passato dal Comune di Milano presentavano “aspetti eversivi” rispetto alle leggi dello Stato. Tanto che poi sono state corrette dalla stessa amministrazione, sulla scorta delle pronunce dei massimi gradi della giurisprudenza, delle inchieste e della pressione dell’opinione pubblica.
È quanto si legge nelle 52 pagine della memoria della Procura di Milano depositata nel processo per la Torre Milano, grattacielo di 24 piani in via Stresa, a carico di otto imputati, tra imprenditori, tecnici e funzionari di Palazzo Marino, per abuso edilizio e lottizzazione abusiva sul caso.
Ecco perché Torre Milano è il processo pilota dell’urbanistica milanese
Un processo pilota per tutti quelli riguardanti l’urbanistica, che il 23 febbraio vedrà la requisitoria dei pm Paolo Filippini e Marina Petruzzella. Pilota perché presenta tutti i tratti “caratteristici” dei procedimenti arrivati dopo: l’assenza del piano attuativo; l’utilizzo della classificazione di “ristrutturazione” per una torre residenziale di 83 metri, realizzata spostando in altezza 1.184,37 mq di superficie interrata, pari a circa “15 appartamenti”, e costruita sulla demolizione di due edifici di 2 e 3 piani a uso uffici; l’uso della Scia alternativa al permesso di costruire, che avrebbe così attribuito “la potestà al privato” di redigere un “piano ‘planivolumetrico’” e il “potere alla commissione paesaggio di avallarlo”, in deroga “alle precise regole di legge sostanziali” su “standard” (aree e servizi pubblici) e “limiti inderogabili di densità, altezza e distanza”.
Alla sbarra anche Oggioni, che firmo la determina “del liberi tutti “nel 2018
Alla sbarra di questo procedimento ci sarà anche Giovanni Oggioni (già arrestato nel marzo 2025 per corruzione e depistaggio in un altro filone sul “sistema di speculazione edilizia”) sottoscrittore (insieme ad altri funzionari) della determina dirigenziale che nel 2018 terremotò l’urbanistica meneghina, introducendo l’utilizzo della Scia per le ristrutturazioni (che ristrutturazioni non erano) al posto dell’obbligo del piano attuativo.
Ed è proprio a quel documento che la Procura fa riferimento quando sostiene che il Comune “non può esercitare la sua autonomia per introdurre deroghe alle leggi dello Stato” e che quella determina del 2018 è “illegittima” e presenta “aspetti eversivi”.
I danni prodotti a Milano e ai milanesi
Nella memoria la pm Petruzzella riporta “la giurisprudenza delle alte Corti regolatrici italiane”, ossia Corte costituzionale, Cassazione e Consiglio di Stato, e ricorda che l’assenza o lo stravolgimento “della pianificazione urbanistica”, che per i pm sarebbe avvenuto a Milano bypassando le leggi, “comporta rischi di crescita caotica e incontrollata di volumi edilizi”, sottrazione “di aree e servizi pubblici ai residenti (standard), problemi igienico sanitari, danni idrogeologici e ambientali”, “deturpazione del paesaggio, con danni alla qualità della vita, al diritto della popolazione ai servizi fondamentali”.
La Consulta, si legge ancora, ha “ripetutamente” stabilito che quei principi legislativi “non possono essere scavalcati attraverso leggi derogatorie”. Men che meno con “fantasiose determine dirigenziali, che surrettiziamente introducono titoli edilizi”. L’effetto è “uno sviluppo incontrollato e disarmonico di volumetrie e nuovi edifici, al di fuori di ogni preventiva pianificazione”.
Quando Palazzo Marino fu costretto a cambiare rotta
Ma la procura va oltre, sostenendo che con il deflagrare dell’inchieste in corso lo stesso Comune ha ammesso che una serie di “prassi” utilizzate nell’edilizia e nell’urbanistica hanno “introdotto elementi di disordine nello sviluppo” del “territorio” e le ha “riviste”.
Prima sospendendo la determina del 2018, poi approvando la delibera sulla variante parziale del Piano di governo del territorio del 6 novembre 2025. Nella recente delibera si legge infatti che la revisione delle regole comunali si è resa necessaria dopo che si è “manifestata nel dibattito pubblico una richiesta di maggior coinvolgimento degli organi amministrativi elettivi”, cioè Consiglio comunale e giunta, rispetto alle “dotazione e modificazione dei servizi della città”, di “maggior controllo paesaggistico sia a livello di titoli edilizi puntuali che di pianificazione attuativa” e che in generale “l’apparato normativo del Pgt” ha “evidenziato alcune difficoltà applicative” rispetto alla “disciplina nazionale” e quella “regionale” della Lombardia.