L'Editoriale

Sulla corruzione la quantità non è mai modica

L’espressione provocatoria di “modica quantità” di corruzione ha aperto un dibattito di rilievo che incide anche sui fondamenti dello Stato di diritto.

Sulla corruzione la quantità non è mai modica

La proposta – o piuttosto la filosofia “creativa” – espressa dal ministro della Giustizia Carlo Nordio sulla depenalizzazione di taluni comportamenti amministrativi, riassunta mediaticamente con l’espressione provocatoria di “modica quantità” di corruzione, ha aperto un dibattito di rilievo che incide anche sui fondamenti dello Stato di diritto. Al centro dell’argomentazione di Nordio vi è il contrasto alla cosiddetta “firma bloccata”: molti amministratori pubblici, per timore di indagini penali per reati come l’abuso d’ufficio, preferivano non assumere decisioni, paralizzando l’azione amministrativa.

È plausibile, in alcuni casi specifici, che una tutela eccessivamente punitiva dell’errore formale possa rallentare l’attività pubblica, tuttavia, semplificare il quadro sanzionatorio senza adeguate garanzie comporta rischi rilevanti per la prevenzione della corruzione. Normalizzare o depenalizzare irregolarità amministrative sottrae strumenti essenziali per distinguere tra errore procedurale e dolo. Se si introduce il concetto di “modica quantità”, preso in prestito dalla normativa sugli stupefacenti, e lo si applica alla sfera pubblica, si crea un cortocircuito etico: il confine tra scorrettezza lieve e condotta corruttiva diventa instabile e facilmente sfruttabile.

In un Paese con elevata percezione di corruzione, l’istituzione di soglie di tolleranza rischia di veicolare un messaggio pericoloso: la fedeltà alla legge cessa di essere un dovere inderogabile e diventa una variabile negoziabile in funzione dell’entità del danno. La corruzione, nella pratica, raramente esplode come fenomeno imprevedibile e macroscopico, tende piuttosto a instaurarsi gradualmente, a partire da micro-pratiche apparentemente innocue – la “piccola cortesia”, il “favore” – che consolidano relazioni clientelari e minano le procedure trasparenti. Depenalizzare la fase iniziale di tale processo significa alimentare la base stessa della piramide corruttiva, ampliando lo spazio per abusi successivi.

Un esempio concreto è la gestione degli appalti pubblici: una tolleranza verso irregolarità amministrative ordinarie facilita pratiche di favoritismo che poi si traducono in danni economici e perdita di fiducia nelle istituzioni. L’Italia è soggetta al monitoraggio di organismi internazionali quali il GRECO (Gruppo di Stati contro la corruzione del Consiglio d’Europa) e deve rispondere alle direttive europee in materia di prevenzione e repressione dei reati contro la pubblica amministrazione. La semplice abolizione di reati come l’abuso d’ufficio, senza una riformulazione puntuale delle fattispecie e senza rafforzare strumenti alternativi di controllo – trasparenza amministrativa, codici etici vincolanti, sistemi di whistleblowing efficaci – lascerebbe scoperti comportamenti che in altri Paesi europei sono severamente sanzionati. L’orientamento proposto appare in controtendenza rispetto agli indirizzi comunitari, con il rischio di indebolire la credibilità internazionale del sistema giudiziario italiano e di compromettere la cooperazione nella lotta alla corruzione.

Questione cruciale

La questione cruciale che dobbiamo porci è semplice e decisiva: vale di più la velocità di esecuzione di un’opera pubblica o l’integrità del processo che porta alla sua realizzazione? Ridurre il perimetro dei reati contro la pubblica amministrazione con l’obiettivo di far ripartire cantieri ed economie può sembrare una soluzione pragmatica, ma non può giustificare la compressione delle garanzie di legalità. La garanzia del principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge si realizza attraverso controlli serrati, procedure trasparenti e responsabilità effettive degli amministratori. La posizione di Nordio può essere interpretata come un tentativo radicale di affrontare l’inefficienza statale mediante una semplificazione penale, tuttavia, senza un approccio organico che rafforzi la prevenzione, la trasparenza e la responsabilizzazione, essa rischia di apparire come una difesa sostanziale della corruzione. La critica principale che muovo, prima come cittadino e poi come giurista è di ordine culturale: la legalità non è un ostacolo all’efficienza, ma la sua condizione necessaria. L’efficienza pubblica si fonda su integrità, trasparenza e fedeltà al ruolo, con l’interesse pubblico prioritario rispetto a quello privato.

Teoria inacettabile

Sono convinto che un agire pubblico etico e controllato sia la strategia più efficace per contrastare la corruzione, che rappresenta un danno concreto all’economia e al sistema produttivo del Paese. Per questi motivi la teoria della “modica quantità” applicata alla corruzione è inaccettabile: invece di depenalizzare, è necessario riformare il sistema procedurale per renderlo più efficiente e, al contempo, più stringente nei meccanismi di prevenzione e responsabilizzazione.

Vincenzo Musacchio è docente di strategie di contrasto alla criminalità organizzata, associato al RIACS di Newark