I parlamentari incompatibili sfregiano l’elezione del prossimo Presidente della Repubblica

di Vittorio Pezzuto

La perdurante presenza in Parlamento di decine di suoi membri incompatibili potrebbe mettere a rischio la piena validità dell’elezione del prossimo Presidente della Repubblica, prevista per il 18 aprile. Il garante massimo della Costituzione verrà infatti scelto anche da quanti ne stanno violando impunemente l’articolo 122: deputati e senatori che tuttora ricoprono anche la carica di governatore, assessore e consigliere regionale. «Il vulnus esiste, sia pure parzialmente» osserva il costituzionalista Giovanni Guzzetta, ordinario di Diritto pubblico dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. «La condizione di incompatibilità di molti deputati e senatori ha un inevitabile riflesso sulla prestazione dell’organo di cui fanno parte. Intervengono e votano laddove non potrebbero stare».
Guzzetta ricorda infatti che «sul piano sostanziale non c’è alcun dubbio che esista un obbligo per il parlamentare incompatibile di optare tempestivamente per una delle cariche. Tanto che, ad esempio, il regolamento della Camera prevede espressamente che le dimissioni del parlamentare incompatibile abbiano effetto immediato senza che l’assemblea debba in alcun modo pronunciarsi in merito. Né vi è dubbio che il protrarsi di tale situazione di incompatibilità, soprattutto nel caso in cui gli interessati siano molti, pone un parziale problema di legittimità politica e rappresentatività anche in considerazione del principio del libero mandato parlamentare, per cui non si può dire che un parlamentare vale l’altro anche se eletto nella stessa lista. Il protrarsi della situazione determina così un’incertezza oggettiva particolarmente grave». Concorda con questa analisi Beniamino Caravita di Toritto, docente di Diritto costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Luiss – Guido Carli: «E’ difficile che l’elezione del successore di Giorgio Napolitano possa essere inficiata sotto il profilo costituzionale dalla partecipazione al voto dei parlamentari incompatibili. Ma si tratta di un problema politico rilevante, giusto da sollevare e che aggrava una situazione senza precedenti».

Subito le commissioni
Anche per Andrea Pugiotto, ordinario di Diritto costituzionale nell’Università di Ferrara, la convocazione oramai imminente del Parlamento in seduta comune per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica connota di particolare urgenza la soluzione di un nodo istituzionale: la presenza alla Camera e al Senato di soggetti titolari di altre cariche o uffici incompatibili con quella di deputato o di senatore. «Non intervenendo tempestivamente la scelta tra l’una o l’altra, si troveranno a partecipare a una deliberazione – l’elezione del nuovo capo dello Stato – persone che non avrebbero titolo a prendervi parte, in luogo di chi invece, subentrando nel ruolo di parlamentare, dovrebbe parteciparvi di diritto. Il tema è delicato. E non solo per l’assoluto rilievo istituzionale dell’elezione presidenziale. La segretezza del voto, garantita per Costituzione a ogni elettore del Capo dello Stato, rende non indifferente la partecipazione di questa o quella persona fisica al collegio elettorale. Né può essere esclusa l’eventualità (contemplata dall’art. 83 della Costituzione dopo il terzo scrutinio) di un’elezione a maggioranza assoluta, magari raggiunta per pochi voti».
Pugiotto ricorda che in mancanza di “dimissioni dal mandato parlamentare motivate in relazione alla volontà di optare per una carica o per un ufficio con esso incompatibile” (come recita l’art.17 del regolamento della Camera), la verifica delle cause d’incompatibilità spetta alle Giunte delle elezioni, i cui componenti non a caso devono essere nominati dai presidenti di Camera e Senato non appena costituiti i gruppi parlamentari. «A dimostrazione – conclude – che la costituzione degli organi in cui si compone il Parlamento è necessaria e che a essa si deve procedere senza indugio: perché una forma di governo parlamentare necessita certamente di un Governo fiduciato ma anche di una Camera e di un Senato strutturalmente operativi».

Precedenti parlamentari
In questi giorni diversi osservatori obiettano che però la mancata definizione di una maggioranza e di una minoranza politiche impedirebbe di procedere alla nomina dei presidenti delle commissioni permanenti, in particolare di quelle di garanzia e controllo che tradizionalmente vengono attribuite a un esponente dell’opposizione. Ma si tratta di una prassi politica che appartiene a un consolidato galateo istituzionale tra le parti e che non è espressivamente previsto dai regolamenti interni di Camera e Senato. D’altronde può accadere che nel corso della legislatura muti il governo e quindi la stessa collocazione politica dei presidenti delle commissioni, che non sono certo costretti in quel caso a rassegnare le loro dimissioni. I precedenti in tal senso non mancano. Nel corso della XV legislatura è ad esempio successo che il senatore dipietrista Sergio De Gregorio sia stato eletto presidente della Commissione Difesa e si sia poi rifiutato di lasciare tale incarico una volta traslocato nelle file dell’opposizione berlusconiana all’allora governo Prodi. E per venire ai nostri giorni, lo stesso Massimo D’Alema non ha mai accennato a voler lasciare la prestigiosa presidenza del Copasir (il comitato bicamerale per la sicurezza della Repubblica, che controlla i servizi segreti) soltanto perché a un certo punto è traslocato dall’opposizione nella vasta maggioranza che appoggiava il governo Monti. Quanti frequentano da tempo il Palazzo sanno poi che la ragione del ritardo nella scelta dei presidenti delle commissioni tradisce anche un calcolo abbastanza meschino: un incarico del genere è sicuramente in grado di impreziosire il cursus honorum di un politico ma non può essere paragonato con la visibilità e il potere che ti regala la nomina a ministro. Ragion per cui in molti, prima di sbilanciarsi proponendo la propria candidatura, preferiscono prima vedere se riusciranno a far parte del prossimo esecutivo.

Un sistema senza controlli
Perdurando questa paralisi, resta però da capire se sia davvero tollerabile che il garante e difensore della Costituzione venga scelto anche da quanti continuano impunemente a violarne il dettato. «E’ una situazione in effetti molto curiosa, propria di un sistema senza controlli» osserva Fulco Lanchester, ordinario di Diritto costituzionale italiano e comparato all’Università La Sapienza. «Viviamo però una condizione drammatica, senza alcun precedente nell’ordinamento repubblicano e non possiamo quindi permetterci di rinviare la stessa elezione del Capo dello Stato. Stiamo facendo surplace davanti al burrone e comincio ad avere timori molto forti per la tenuta del nostro sistema democratico. Questo incartamento potrebbe infatti accelerare la crisi societaria del sistema politico-istituzionale, generata dall’incapacità dei contendenti di trovare punti di convergenza. Se si guarda alle contemporanee difficoltà degli altri due sottosettori – quello economico e quello sociale – non possiamo che contemplare sgomenti la tempesta perfetta in atto». Lanchester ricorda come il principio cardine del diritto costituzionale stabilisca la necessità che il potere arresti il potere, con controlli incrociati basati sull’equilibrio. «Ma da noi questo principio viene spesso denegato sulla base di ragioni squisitamente politiche. Inutile girarci intorno, il problema che sollevate della verifica dei poteri riguarda molti parlamentari ma soprattutto un protagonista assoluto dello scenario politico come Silvio Berlusconi. Il ritardato insediamento delle Giunte per le elezioni nasce infatti anche dalla richiesta di ineleggibilità che da più parti è stata sollevata nei suoi confronti». Si tratta di una tesi ragionevole? «In un sistema normale questo problema sarebbe stato risolto all’inizio degli anni Novanta, quando si è invece preferito risolvere la questione per via politica. Riaprirla adesso a distanza di vent’anni significa innescare una bomba atomica che può dissolvere l’intero sistema. Questo spiega la grande prudenza del presidente del Senato Pietro Grasso. Anche perché per la Giunta delle elezioni sarebbe davvero difficile modificare la propria giurisprudenza dopo che sono stati adottati così tanti precedenti di segno opposto». L’autorevole costituzionalista osserva preoccupato la poliarchia bloccata che caratterizza questo avvio di legislatura e guarda al sistema britannico per suggerire l’adozione di un rimedio efficace per prevenire il cortocircuito: «Fin dal 1867 la Camera dei Comuni ha affidato la verifica dei poteri dei suoi membri a un collegio di magistrati che poi riferisce direttamente allo speaker. A quel punto l’assemblea può respingere o accettare le loro determinazioni. In questo modo non viene violata la supremazia degli interna corporis ma nello stesso tempo si delega a un potere terzo il giudizio sulle questioni di ineleggibilità e incompatibilità».
Questo per il futuro, ma intanto si proceda senza indugi all’elezione del nuovo Presidente della Repubblica «affinché si possa comunque sbloccare la situazione di stallo, con la minaccia dello scioglimento anticipato delle Camere». Prevalga la ragion di Stato, quindi. Viene però da chiedersi che razza di Stato sia quello in cui i delegati del popolo sono i primi a violarne le regole. Elevando addirittura l’incompatibilità a condizione compatibile per la scelta del suo più alto rappresentante.