Basta col silenzio sugli stupri. La Cassazione sferza i preti. Paletto dei giudici al segreto confessionale. I religiosi non potranno tacere se interrogati

Paletto dei giudici al segreto confessionale: i religiosi non potranno tacere se interrogati su episodi di stupri. La Cassazione squarcia il velo

A seconda di come la si pensi, si tratta di una svolta storica. E arriva per mano della Cassazione. Che ieri, nelle motivazioni con le quali il 15 dicembre scorso ha confermato le condanne a un anno (con pena sospesa) per falsa testimonianza nei confronti del parroco Antonio Scordo e dalla suora Cosima Rizzo, ha messo un paletto al vincolo sacro del segreto confessionale. Preti e suore, infatti, non potranno tacere o dire il falso se saranno interrogati dai magistrati per fatti penalmente rilevanti. Nel caso specifico, i due religiosi negarono di aver saputo delle violenze sessuali perpetrate da un branco di giovani e subite da una donna, che all’epoca dei fatti aveva 13 anni e oggi ne ha 31, residente a San Martino di Taurianova, cittadina di duemila anime in provincia di Reggio Calabria. Contestando la tesi difensiva dei due imputati, la Cassazione ha spiegato che il segreto confessionale non può “investire qualsiasi conoscenza dell’ecclesiastico” ma “riguarda solo quella acquisita nell’ambito di attività connesse all’esercizio del mandato religioso”. Per esempio, spiega ancora il verdetto, “l’attività di assistenza ai soggetti deboli, pur rientrando nella generica ‘missione’ dell’ecclesiastico, non rientra certamente nell’esercizio diretto di ‘fede religiosa’”.

Senza autorità – La Cassazione ha quindi condiviso la ricostruzione della vicenda fatta dalla Corte d’appello, la quale ha accertato che la donna si era rivolta al parroco Antonio Scordo “per ragioni diverse da quelle dell’esercizio dell’attività religiosa”, visto che in lui vedeva un’“autorità morale” che è “il riconoscimento proprio della funzione ‘sociale’” che, nel caso in questione, aveva svolto il religioso. I supremi giudici escludono che le sentenze sulla responsabilità penale di questi due religiosi abbiano “limitato” il diritto al segreto dell’ecclesiastico relegandolo al solo “segreto confessionale” dal momento che la Corte d’appello “in un più ben ampio discorso” ha escluso innanzitutto “che si fosse trattato di una ‘confessione’ da parte della vittima che, appunto, era vittima e non aveva peccati da confessare”. Ed è escluso che il segreto “ministeriale” possa essere ampliato “sino a ricomprendervi una qualsiasi forma di confidenza” fatta a chi veste la tonaca mente incarna un ruolo ‘sociale’. La donna era stata costretta a lasciare il paese dopo le minacce subite dai familiari del branco, i cui componenti erano stati condannati per la violenza ai suoi danni.