Bollette, stretta sui furbetti dei maxiconguagli. Le differenze sui pagamenti di luce, acqua e gas prescritte dopo due anni

Bollette, stretta sui furbetti dei maxiconguagli. Le differenze sui pagamenti di luce, acqua e gas prescritte dopo due anni

Una battaglia che va avanti ormai da oltre due anni. Ma che martedì potrebbe concludersi con il via libera di Montecitorio alla proposta di legge a prima firma del vice presidente della Camera, Simone Baldelli (Forza Italia), che ha raccolto un ampio consenso anche da parte di altre forze politiche. Il testo introduce nuove misure per mettere un freno alle fatturazioni dei maxiconguagli per l’erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici. Spesso frutto, come si legge nella relazione introduttiva alla originaria proposta depositata dal deputato azzurro, “di anni di addebiti dovuti a conteggi di consumi meramente stimati, ma non effettivi”. Un vero e proprio salasso. “Che da una stima per difetto, considerato il totale delle utenze di acqua, luce e gas, colpisce ogni anno due milioni di italiani”, spiega a La Notizia lo stesso Baldelli.

Cattive pratiche – Una questione, peraltro, della quale, in più occasioni, si è già occupata negli ultimi anni anche l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm). Che ha sanzionato diverse compagnie fornitrici per alcuni milioni di euro dopo aver accertato, ricorda il vice presidente della Camera, “che non venivano eseguite le letture periodiche dei contatori” e che “non veniva rispettata la periodicità della fatturazione”. Senza contare il ricorso alla “minaccia” del “distacco immediato dell’utenza” e le “gravi carenze” rilevate “nella gestione dei reclami”. Insomma, un “abuso in danno dei diritti dei consumatori”.

La proposta – Ma cosa prevede nel dettaglio la proposta nella versione licenziata dalla commissione? Innanzitutto stabilisce che “nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al pagamento del corrispettivo si prescrive in due anni”. Una regola generale che vale sia per “i rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese” e “il venditore”, sia per quelli “tra il distributore e il venditore”. Lo stesso termine si applica anche “nei contratti di fornitura del servizio idrico”. Ma non è tutto. In caso di emissione di fatture a carico dell’utente “per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni”, qualora l’autorità competente abbia aperto un procedimento per l’accertamento di eventuali violazioni del codice del consumo, “l’utente che ha presentato un reclamo riguardante il conguaglio nelle forme previste dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico” ha diritto “alla sospensione del pagamento” fino alla verifica della “legittimità della condotta dell’operatore”. Fermo restando il diritto dell’utente, all’esito della verifica, di “ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio”. La legge prevede, infine, termini diversi entro i quali la normativa diventerà operativa. Le nuove regole si applicheranno “alle fatture la cui scadenza è successiva” all’entrata in vigore della legge “per il settore elettrico”; al 1° gennaio 2019 “per il settore del gas”; e al 1° gennaio 2020 per quello idrico.

Tw: @Antonio_Pitoni