Dalla Consulta no alla revoca dei sussidi a mafiosi e terroristi che scontano la pena fuori dal carcere

Mafiosi e terroristi che scontano la pena fuori dal carcere hanno diritto a ricevere pensioni, sussidi e indennità di disoccupazione.

Dalla Consulta no alla revoca dei sussidi a mafiosi e terroristi che scontano la pena fuori dal carcere

Dalla Consulta no alla revoca dei sussidi a mafiosi e terroristi che scontano la pena fuori dal carcere. Secondo la Corte Costituzionale, contrasta con gli articoli 3 e 38 della Costituzione la revoca delle prestazioni assistenziali (come pensioni e indennità di disoccupazione), “fondate sullo stato di bisogno”, ai condannati in via definitiva per reati di mafia o terrorismo, “i quali stiano scontando la pena in modalità alternativa alla detenzione”.

“È irragionevole – scrive la Corte Costituzionale in una nota in merito alla sentenza di cui è relatore Giuliano Amato (nella foto) – che lo Stato valuti un soggetto meritevole di accedere a tale modalità di detenzione e lo privi dei mezzi per vivere, quando questi sono ottenibili solo dalle prestazioni assistenziali. Sebbene queste persone abbiano gravemente violato il patto di solidarietà sociale che è alla base della convivenza civile, attiene a questa stessa convivenza civile che ad essi siano comunque assicurati i mezzi necessari per vivere”.

La sentenza ha dichiarato l’illegittimità costituzione “del comma 61, e, in via consequenziale, del comma 58 dell’articolo 2 della legge n. 92 del 2012″, la cosiddetta legge Fornero in materia di lavoro e crescita. La questione di legittimità era stata sollevata dinanzi alla Consulta nel 2019 dalla sezione Lavoro del tribunale di Fermo.

“Il comma 58 – scrive ancora la Consulta motivando la sentenza – prevede che con la sentenza di condanna per i reati più gravi – quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale, nonché i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo – il giudice dispone la sanzione accessoria della revoca delle seguenti prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, di cui il condannato sia eventualmente titolare: indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili. Il comma 61 stabilisce che tale revoca, con effetto non retroattivo, è disposta dall’ente erogatore nei confronti dei soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato all’entrata in vigore della legge n. 92 del 2012”.