Amnesty International entra a gamba tesa nel dibattito parlamentare e smonta l’architettura dei ddl sull’antisemitismo all’esame del Senato. Non lo fa per negare la necessità di contrastare l’odio antiebraico, che resta un obbligo inderogabile dello Stato, ma perché quei testi, così come sono scritti, producono secondo l’Ong l’effetto opposto: incrinano le garanzie costituzionali, violano la Convenzione europea dei diritti umani e spostano il diritto penale dentro il terreno del dissenso politico.
La presa di posizione di Amnesty International è cristallina. I disegni di legge che incorporano nel diritto italiano la definizione operativa di antisemitismo dell’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto (Ihra), adottata nel 2016, finiscono per comprimere la libertà di espressione, la libertà accademica e il diritto di manifestare il proprio pensiero, tutelati dalla Costituzione agli articoli 21 e 33 e dalla Cedu agli articoli 10 e 11. Il problema non è l’obiettivo dichiarato, ma lo strumento.
Amnesty International ritiene che “la definizione di antisemitismo dell’Ihra, che vieta alcune condotte descritte come “esempi contemporanei di antisemitismo”, costituisca una restrizione dell’espressione politica, protetta dal diritto internazionale dei diritti umani, e avrebbe un effetto raggelante sugli sforzi di difenderli”. Trasformarla in parametro giuridico significa caricare la legge di concetti vaghi, opinabili, politicamente connotati.
In particolare, sulla base degli esempi della definizione dell’Ihra, “sono stati descritti come espressione dell’antisemitismo contemporaneo anche i rapporti che denunciano i crimini di apartheid di Israele nei confronti della popolazione palestinese, incluso quello di Amnesty International pubblicato nel 2022. Allo stesso modo, le accuse di antisemitismo investono le richieste di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni nei confronti di Israele da parte della società civile internazionale e, più recentemente, l’attivismo contro la campagna genocidiaria israeliana a Gaza”.
Il principio di legalità messo in discussione
A sostegno della sua critica Amnesty richiama il parere legale di Maria Luisa Cesoni e Jan Fermon, allegato ai lavori parlamentari. Un testo che non lascia margini. L’introduzione della definizione IHRA nel diritto positivo italiano, direttamente o come criterio interpretativo, viola il principio di legalità sancito dall’articolo 25 della Costituzione e dall’articolo 7 della Cedu. Il diritto penale democratico richiede norme chiare, tassative, prevedibili. Espressioni come “ostilità”, “avversione”, “denigrazione” o “lotta”, inserite nei ddl o fatte filtrare attraverso la definizione IHRA, dissolvono quella prevedibilità. Nessuno può sapere in anticipo quale parola, slogan o analisi critica rischi di essere qualificata come antisemitismo penalmente rilevante.
Il parere Cesoni–Fermon sottolinea anche l’inutilità giuridica dell’operazione. L’ordinamento italiano dispone già di strumenti adeguati per punire l’istigazione all’odio, alla discriminazione e alla violenza, a partire dall’articolo 604-bis del codice penale. I ddl non colmano vuoti normativi: introducono ambiguità, proprio laddove la giurisprudenza europea pretende il massimo livello di precisione.
Libertà di espressione sotto sorveglianza
Il punto più delicato resta la libertà di espressione. Amnesty avverte del rischio di un effetto raggelante sul dibattito pubblico. Alcuni degli “esempi contemporanei” allegati alla definizione Ihra assimilano l’anti-sionismo o la critica radicale allo Stato di Israele all’antisemitismo. Un cortocircuito che collide frontalmente con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, che ha più volte riconosciuto il conflitto israelo-palestinese come tema di interesse generale, meritevole di una protezione rafforzata.
Nel parere legale si ricorda che il dibattito sulle violazioni del diritto internazionale da parte di Israele, incluse quelle accertate o ritenute plausibili dalla Corte internazionale di giustizia, rientra pienamente nella sfera della discussione legittima. Criminalizzare o scoraggiare quel dibattito significa spostare il confine tra critica politica e repressione penale.
Dal contrasto all’odio al controllo del dissenso
Non è un vago rischio teorico. Le criticità, secondo Amnesty, investono anche la libertà di riunione e associazione. Alcuni ddl consentono di vietare manifestazioni pubbliche in presenza di un “rischio potenziale” legato a simboli o slogan ricondotti alla definizione Ihra. Una clausola elastica che affida alla discrezionalità amministrativa la compressione di diritti fondamentali, senza il filtro rigoroso richiesto dalla Cedu.
Il giudizio finale di Amnesty e del parere Cesoni–Fermon è politico oltre che giuridico: la lotta all’antisemitismo trae forza dalla coerenza con i diritti fondamentali, non dalla loro compressione. Inserire nella legge una definizione controversa e ideologica apre un precedente pericoloso: oggi contro chi critica Israele, domani contro chiunque metta in discussione un assetto di potere. Ed è proprio questo il rischio che il Parlamento è chiamato ad assumersi, se sceglie di ignorare l’allarme.