Diritti musicali, stop a Soundreef. Una nuova sentenza conferma il ruolo della Siae. Non idonee le licenze a un supermercato di Milano

Nuovo capitolo della battaglia sulla raccolta dei diritti d’autore musicali che vede fronteggiarsi la Siae e la società italo-britannica Soundreef

Nuovo capitolo della battaglia sulla raccolta dei diritti d’autore musicali che vede fronteggiarsi senza più esclusione di colpi la Siae e la società italo-britannica Soundreef. Proprio quest’ultima deve registrare una dura battuta di arresto sui contratti di licenza ritenuti dal Tribunale di Milano insufficienti a delegittimare l’intermediazione dei diritti di autori americani che hanno conferito mandato alla società di categoria statunitense Ascap e, quindi di conseguenza alla Siae. Con una sentenza dello scorso 26 luglio è stata riconosciuta la fondatezza della richiesta avanzata nel 2012 proprio dalla Siae nei confronti di un supermercato, l’IperMontebello, di ricevere le somme dovute a titolo di diritto d’autore per la diffusione di opere musicali all’interno della struttura. La licenza per i brani era stata concessa da Soundreef, società che, insieme a IperMontebello, si era opposta legalmente all’istanza.

Accordi internazionali – Il Tribunale di Milano ha stabilito che il contratto stipulato da IperMontebello con Soundreef è inidoneo “a far venire meno la legittimazione di Siae in ordine alla richiesta di pagamento dei compensi per lo sfruttamento delle opere oggetto tutelate da Siae in virtù dell’accordo di rappresentanza reciproca intercorrente con Ascap”.  Il Tribunale, riconoscendo la legittimità della Siae, ha infatti rilevato che le licenze prodotte da Soundreef “non appaiono conformi alla disciplina che regolamenta i rapporti tra Ascap ed i propri associati”. La normativa della società di autori statunitense esclude infatti l’interposizione di altri soggetti intermediari, consentendo a ciascun associato di concedere licenze dirette soltanto a utilizzatori musicali, nel rispetto di regole formali ben precise. Il Tribunale ha dato dunque ragione alla Siae anche nella quantificazione del diritto, correttamente determinato in base alla tariffa annuale concordata con le associazioni di categoria Federdistribuzione e Confcommercio.

Valenza commerciale – La Siae ha successivamente precisato che durante la causa Soundreef ha difeso il supermercato in quanto tutte le musiche utilizzate sarebbero state coperte dalla sua licenza. A tal fine ha prodotto vari contratti, affermando di aver acquistato da Music Supervisor inc. (società di diritto statunitense che opera nel business delle Licenze musicali e delle registrazioni) il diritto di distribuire in tutta Europa 4000 opere di autori americani. Da tali contratti risulta che Soundreef Ltd (all’epoca amministrata da Davide Maria D’Atri) aveva acquistato tali diritti da Beatpick Italia Srl (di cui amministratore era lo stesso Davide Maria D’Atri) che a sua volta li aveva acquistati da Beatpick Ltd (amministrata sempre da Davide Maria D’Atri) alla quale erano stati venduti da Music Supervisor inc. Passaggi che dimostrerebbero la valenza commerciale di tale attività, non riconducibile pertanto all’intermediazione del diritto d’autore.