L'Editoriale

Il falso mito Sigonella citato a vanvera

Il falso mito Sigonella citato a vanvera

La dottrina internazionalista e costituzionalista in materia è chiara: le basi Nato e ad uso degli Stati Uniti presenti in Italia rientrano nella piena sovranità nazionale, per cui essendo la Nato una alleanza difensiva possono essere utilizzate in concreto solo per uno scopo difensivo condiviso dall’Italia. Il principio è bene illustrato in un dossier del Servizio studi della Camera dove emerge la relazione di Natalino Ronzitti, centrata sul tema “Trattato Nato, Carta delle Nazioni Unite e azioni militari originate da basi site in territorio italiano” (Le basi militari della Nato e di paesi esteri in Italia, Camera dei Deputati, 1990). La Nato nasce come alleanza difensiva priva di un autonomo potere di ricorso alla forza.

Il Trattato del 1949 non crea un sistema di sicurezza collettiva alternativo a quello delle Nazioni Unite. Resta quindi valido il divieto generale dell’uso della forza nelle relazioni internazionali, con due eccezioni: l’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza o l’autodifesa individuale o collettiva prevista dall’Articolo 51, da esercitare in risposta a un comprovato ‘attacco imminente’ (reale) cui deve seguire il vaglio del Consiglio di Sicurezza. Sul punto è pacifico che l’intervento armato degli Stati Uniti e di Israele sia andato oltre le previsioni della Carta, trattandosi di un ‘preemptive strike’: è la ‘guerra preventiva’ che il diritto internazionale non riconosce come legittima.

La tesi è confermata dai giuristi dell’American Society of International Law: anche il fatto che siano state impiegate settimane per preparare la guerra dimostra l’assenza di giustificazioni per il mancato coinvolgimento del Congresso statunitense e la mancata richiesta all’Onu di un mandato. Ancora nella cornice del Trattato Nato, in base all’articolo 5 l’obbligo di concorrere alla difesa collettiva non può configurarsi in favore di uno Stato (oggi gli Usa) che si sia determinato autonomamente ad un attacco armato al di fuori della legittima difesa. Ciò significa che qualsiasi ruolo delle basi italiane, o anche solo il loro utilizzo logistico, comporta per l’Italia implicazioni dirette in termini di responsabilità internazionale e di possibili ritorsioni dell’Iran legittimato a reagire secondo lo ius ad bellum.

Gli accordi internazionali e bilaterali definiscono le condizioni d’uso delle basi, ma questi sono subordinati alle norme generali del diritto internazionale e alla Costituzione della Repubblica: di questa, assumono rilievo l’articolo 11 che impone il rifiuto della guerra “come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”; e gli articoli 78 e 87 che richiedono deliberazioni formali del Parlamento e della Presidenza della Repubblica. In altre parole, le basi presenti sul territorio italiano non possono essere impiegate per operazioni offensive contro l’Iran senza che l’Italia si esponga a gravi conseguenze per concorso in atti di ‘aggressione’, in palese violazione del diritto internazionale, anche in riferimento allo Statuto della Corte penale internazionale. La casistica però è complessa, e in questo caso vanno considerate altre ipotesi. L’Iran potrebbe reagire con un attacco selettivo e proporzionato contro unità statunitensi dislocate in basi italiane, anche in assenza di un’azione offensiva lanciata da tali basi.

Precauzioni difensive

Sebbene non vi sia unanimità sul punto, interpretando gli studi di Roberto Ago (Annuaire de la Commission du Droit International, 1980) si può ritenere che uno Stato possa legittimamente intraprendere azioni mirate su basi straniere ovunque dislocate dello Stato aggressore se ciò fosse necessario a fermare un attacco preponderante (ad esempio coinvolgendo vittime civili, come avvenuto) che abbia violato il diritto internazionale. Si giustificano così gli allertamenti e le precauzioni difensive dell’Italia e dell’Europa, quali lo schieramento di unità navali o la predisposizione di sistemi difensivi a protezione di Cipro già colpita, dei paesi Nato o della sicurezza euro-mediterranea. Tuttavia è evidente che in questa logica è facile un incidente o una manovra interpretata come minaccia o provocazione: il rischio di escalation è inevitabile. L’Italia, insieme all’Europa, deve perciò adottare regole stringenti sull’utilizzo delle basi, ma soprattutto deve rilanciare con forza la diplomazia multilaterale. Governo e parlamento nazionali dovrebbero ora non fermarsi alla rivendicazione della ‘sovranità’: la scelta della de-escalation è avvertita come una necessità non più derogabile dalla stragrande maggioranza della cittadinanza italiana.

Citazione impropria

Un’ultima annotazione va fatta sul ‘caso Sigonella’, oggi narrazione imperante di un momento ‘glorioso’ di rivendicazione della sovranità nazionale del governo Craxi. La decisione concreta fu un rifiuto di consegnare agli Stati Uniti i terroristi palestinesi che durante il dirottamento della nave Achille Lauro avevano ucciso e gettato in mare Leon Klinghoffer, un cittadino statunitense di religione ebraica, paraplegico e costretto su una sedia a rotelle. Quattro terroristi furono arrestati e condannati in Italia a pene detentive da 15 a 30 anni, mentre Abu Abbas fu ritenuto il mediatore, mentre erano già emersi elementi per ritenerlo il principale organizzatore dell’azione, e quindi fu lasciato libero di prendere un volo per la ex Jugoslavia. Fu poi condannato in Italia in contumacia all’ergastolo, e finì per essere catturato da forze statunitensi in Iraq, dove poi morì.

Parallelismo Regeni

Quanto alla rivendicazione della sovranità giurisdizionale dell’Italia sulla base del fatto che i reati erano stati commessi a bordo di una nave italiana non è un dato assoluto: dal punto di vista del diritto penale internazionale, oltre al principio di territorialità, rileva il ‘principio di difesa’ o di protezione, che avrebbe consentito agli Usa di esercitare la propria giurisdizione perché coinvolti nell’ interesse fondamentale di tutelare i propri cittadini vittime di reati particolarmente gravi, come l’omicidio. È lo stesso principio con cui l’Italia cerca di processare i torturatori di Regeni, ucciso in territorio egiziano. La realtà è che per timore di ritorsioni del terrorismo si preferì rifiutare le richieste legittime di un alleato allora ritenuto affidabile come gli Stati Uniti. Meglio, dunque, archiviare il mito del ‘caso Sigonella’. Al di là della retorica sulla sovranità, è moralmente e politicamente più serio impegnarsi per la de-escalation.
*Membro International Law Association