Il dibattito sulla sicurezza. Non sparate sulla legittima difesa. Il grande nodo della proporzionalità nella reazione non può restare sulle spalle solo dei giudici

Le dichiarazioni del Ministro Giulia Bongiorno devono essere condivise se si guarda, come noi possiamo fare con occhio squisitamente giuridico, in un’ottica scevra da populismi e anche da buonismi. Ormai da qualche anno si susseguono dibattiti sul tema. Da una parte vi sono coloro che ritengono la normativa attuale adeguata ed esaustiva e guardano con sospetto ad una nuova riforma, mettendo in evidenza il rischio di arrivare a legittimare reati gravi quali l’omicidio. Dall’altra parte, invece, vi sono coloro che vogliono rafforzare ed estendere i confini dell’istituto in questione, ritenendo ingiusto sottoporre ad annosi processi penali coloro che la cui colpa à stata quella di difendersi nella loro abitazione (il caso del c.d. eccesso di legittima difesa). Sono inoltre stati numerosi i casi di cronaca riguardanti per l’appunto situazioni in cui oggetto della discussione è la difesa della propria incolumità. Per svolgere un’analisi tecnica della materia occorre necessariamente partire dal testo normativo di riferimento: l’art. 52 del codice penale, rubricato “legittima difesa”, prescrive che “Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa. Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma sussiste il rapporto di proporzione.

Ciò vale se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o l’altrui incolumità: b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione. Occorre innanzitutto rilevare come il succitato articolo costituisca una scriminante nel nostro sistema penale: in altre parole, in applicazione dell’art. 52 c.p., il soggetto è legittimato a compiere un’azione che nella normalità costituirebbe un reato. Pochi lo hanno capito. I presupposti essenziali della legittima difesa sono costituiti da un lato dall’insorgenza del pericolo (generalmente determinato da un’offesa ingiusta) e da una reazione difensiva. L’offesa ingiusta è quella che, se non neutralizzata tempestivamente, può sfociare nella lesione di un diritto proprio o altrui tutelato dalla legge. Più complicato è valutare la reazione difensiva; infatti, in questo senso, il soggetto, difendendosi, deve rispettare il paletto della proporzionalità tra la difesa stessa e l’offesa subita. Proprio su questo punto trovano terreno fertile i numerosi dibattiti scaturiti in materia poiché effettivamente il principio della proporzionalità in casi come questi è quantomai difficile da valutare, considerando soprattutto lo stato di confusione in cui versano le persone che subiscono un’aggressione.
In questi casi la valutazione della proporzionalità è rimessa (correttamente) al giudice, che potrà esaminare la configurazione del delitto di eccesso colposo. L’onore della prova in questi casi incombe sul soggetto che ha difeso il diritto proprio o altrui e che dovrà indicare i fatti e le circostanze dai quali si evince l’esistenza della scriminante della legittima difesa. Nel giudizio, il magistrato dovrà tener conto dell’esistenza di un pericolo attuale o di un’offesa ingiusta, dei mezzi di reazione a disposizione dell’aggredito e il modo in cui ne ha fatto uso, nonchè del contemperamento tra l’importanza del bene minacciato dall’aggressore e del bene leso da chi reagisce.
Come detto i problemi in materia riguardano prevalentemente il confine della proporzionalità della legittima difesa. In questo senso un intervento normativo potrebbe rendere più chiara e legata a parametri oggettivi la materia. Occorre, però, rilevare che i confini della scriminante della legittima difesa non vengano estesi oltremodo, perché altrimenti verrebbero create delle pericolose zone grigie di impunibilità. Per questo il 18 luglio sono stati presentati in Senato 5 disegni di legge per riformare l’istituto della legittima difesa. Sarebbe necessario che non finiscano in un cassetto.