Solo quattro giorni fa, si ricoderà, la Cedu ha condannato ancora una volta l’Italia per gli atti di tortura commessi dalle forze dell’ ordine nella notte tra il 20 e 21 luglio 2001 nella scuola Diaz, durante il G8 di Genova. A presentare ricorso erano state 42 persone, 29 delle quali hanno ottenuto indennizzi che variano tra i 45 e 55 mila euro. I giudici di Strasburgo hanno anche condannato l’Italia per non aver punito in modo adeguato i responsabili: una sentenza molto simile a quella pronunciata nel 2015 sul caso Cestaro, nella quale si chiedeva al nostro Paese di introdurre il reato di tortura. E proprio del disegno di legge approdato ora a Montecitorio parlava un’altra lettera, arrivata alle autorità italiane la settimana scorsa. A spedirla era stato il commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, Nils Muiznieks, che ha preso carta e penna per esprimere le sue preoccupazioni sul testo di legge all’esame del Parlamento italiano.
Questa volta, invece, a pochi giorni dalla lettera di Muiznieks ecco che giudici e pm hanno scritto alla Boldrini per passare in rassegna i vari punti critici del ddl all’esame del Parlamento. “Le critiche alla legge in discussione – scrivono – ribadite da ultimo in una lettera indirizzata ai parlamentari dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, non ci sembrano frutto di dissertazioni astratte né di speculazioni teoriche perché trovano un concreto e tangibile riscontro nella nostra diretta esperienza di magistrati. È infatti indiscutibile: che alcune delle più gravi condotte accertate nei processi di cui si tratta siano state realizzate con unica azione”. La legge in discussione, invece, prevede che per esserci tortura il fatto debba essere “commesso mediante più condotte“.
Ma non solo. Perché i magistrati fanno notare anche altro.”La necessità, imposta dalla norma, di inquadrare la relazione tra l’autore e la vittima (quest’ultima deve essere privata della libertà personale; oppure affidata alla custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza dell’autore del reato; ovvero trovarsi in condizioni di minorata difesa) è conseguenza della scelta di configurare la tortura come un reato comune, ma esclude dall’ambito operativo della fattispecie molte delle situazioni in cui si sono trovate le vittime dell’irruzione nella scuola Diaz che non erano sottoposte a privazione della libertà personale da parte delle forze di Polizia e non si trovavano in una situazione necessariamente riconducibile al sintagma della minorata difesa”, scrivono nella loro lettera aperta. In pratica con la legge attualmente in discussione non si potrebbe parlare di tortura per i fatti successivi all’irruzione nella scuola genovese, perché le persone presenti all’interno in quel momento non erano state private della propria libertà.
Fino all’amara conclusione: “Ci pare si debba riflettere su questo paradosso: una nuova legge, volta a colmare un vuoto normativo in una materia disciplinata da convenzioni internazionali, sarebbe in concreto inapplicabile a fatti analoghi a quelli verificatisi a Genova, che sono già stati qualificati come tortura dalla Corte Europea, garante della applicazione di quelle convenzioni. Sarebbe così clamorosamente disattesa anche l’esecuzione delle sentenze di condanna già pronunciate dalla Corte Edu nei confronti dello Stato Italiano”. In pratica una legge creata dopo le condanne della Cedu all’Italia per i fatti del G8 di Genova non avrebbe alcuna utilità nei processi agli stessi fatti del G8 di Genova: un vero paradosso.