Reddito di emergenza (REM), proroga: come fare la domanda per i tre mesi di marzo, aprile e maggio 2021

Il reddito di emergenza è stato prorogato per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021. Come si fa la domanda sul sito dell'Inps?

Reddito di emergenza (REM), proroga: come fare la domanda per i tre mesi di marzo, aprile e maggio 2021

IIl reddito di emergenza (REM) è stato prorogato dal Decreto Sostegno del governo Draghi. Il testo definitivo all’articolo 12 introduce nuove disposizioni e tre quote per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2021 che vanno ai nuclei familiari in stato di necessità a causa dell’epidemia di coronavirus.

La proroga del Reddito di emergenza (REM) per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021

L’Inps spiega sul suo sito che la misura è stata istituita con l’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio). Il reddito di emergenza (Rem) viene riconosciuto a chi ha i requisiti richiesti per accedere al beneficio. I requisiti necessari per accedere al Rem sono:

  • un reddito familiare pari all’ammontare di cui all’articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020 (reddito inferiore a una soglia pari all’ammontare del beneficio);
  • la residenza in Italia;
  • un patrimonio mobiliare inferiore a 10.000 euro riferito all’anno precedente. Questa soglia è aumentata di ulteriori 5.000 euro per ogni componente del nucleo familiare diverso dal richiedente, fino a un massimo comunque di 20.000 euro;
  • Un ISEE non superiore a 15.000 euro.

Il decreto Sostegni aggiunge il requisito del reddito familiare riferito al mese di febbraio 2021: deve essere inferiore a una soglia pari all’ammontare del reddito di emergenza. In particolare il nuovo requisito prevede che “per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, fermo restando l’ammontare del beneficio, la soglia è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE”.

Reddito di emergenza: i requisiti

La soglia di reddito familiare per la verifica della sussistenza del requisito si ottiene moltiplicando il valore della scala di equivalenza per 400 euro. Tale valore è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di:

  • 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni;
  • 0,2, per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

L’ammontare del beneficio è incrementato di un dodicesimo del valore annuo di locazione, come da dichiarazione ISEE. Gli importi vanno da un minimo di 1200 euro per tre mensilità (400 euro al mese) fino a 2400 euro (840 euro al mese). Il reddito di emergenza potrà andare anche a chi ha usufruito della Naspi tra il primo luglio 2020 e il 28 febbraio 2021.

Come e quando fare la domanda per il Rem

In conclusione chi vuole deve presentare la domanda per poter usufruire del Reddito di Emergenza entro il 30 aprile 2021. Va presentata all’Istituto Nazionale Previdenza Sociale tramite il modello di domanda. La domanda si può presentare online, oppure attraverso CAF e Patronati. Questo è il collegamento al sito dell’Inps per accedere al servizio. Chi è escluso dal reddito di emergenza? I titolari di un contratto di lavoro subordinato, i titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e i titolari di pensioni.

Del resto il REM non è compatibile con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34). Ovvero: lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS. Liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti alla Gestione Separata. Lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione Separata. Stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, anche somministrati. Lavoratori dello spettacolo. Agricoli. Dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali. Lavoratori intermittenti. Autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Incaricati alle vendite a domicilio. Lavoratori domestici. Marittimi. Lavoratori dello sport.

Video Non è l’Arena: Come ha fatto Scanzi a vaccinarsi come caregiver