Sentenza storica del Consiglio di Stato: da Milano svolta sul diritto alla casa

Per il Consiglio di Stato l'Amministrazione non può chiedere "adempimenti inesigibili" ai cittadini in difficoltà per dare loro una casa

Sentenza storica del Consiglio di Stato: da Milano svolta sul diritto alla casa

Se sei malata, invalida, hai una storia di violenza subita alla spalle e vieni ospitata da tuo fratello in una casa popolare oltre i sei mesi concessi perché hai fatto domanda per una casa popolare che non ti hanno mai dato, puoi essere considerata un’occupante abusiva? Per il Comune di Milano, sì. Ma i giudici del Consiglio di  Stato la vedono diversamente…

Per il supremo organo amministrativo, infatti, il Comune non può “pretendere adempimenti inesigibili” dalle persone in emergenza abitativa che chiedono una casa e chi resta ospite – suo malgrado – anche dopo la scadenza non può essere considerato un occupante. Tanto che i giudici nei giorni scorsi hanno respinto l’istanza di Palazzo Marino contro la signora S. che per l’amministrazione era da considerare una squatter.

L’incredibile vicenda

La vicenda inizia quando la signora S., invalida, sottoposta a chemioterapia, rimasta senza casa in seguito a violenze e maltrattamenti subiti dall’ex convivente, va a vivere come “ospite” dichiarata nella casa popolare dell’Aler di suo fratello. Essendo scaduto il termine concesso da Aler per l’ospitalità – un anno, in caso di ascendenti e/o discendenti, sei mesi per gli altri soggetti – la signora nel 2021, con il supporto del sindacato degli inquilini Sicet, aveva presentato una domanda di alloggio transitorio al Comune di Milano.

Tuttavia, dopo diversi mesi la domanda era stata respinta: il Comune infatti aveva considerato S. un’“occupante abusiva” e dunque priva dei requisiti per chiedere una casa popolare, spiega il Sicet.

La doppia vittoria al Tar con l’aiuto del Sic

Di fronte al rifiuto, S. difesa dall’Avv. Gino Pandolfi, ha presentato ricorso al Tar, che in prima istanza le ha dato ragione. Tuttavia il Comune non si è arreso e ha presentato ricorso al Consiglio di Stato. Non una saggia idea, visto che anche il CdS gli ha dato torto, segnando un precedente importante.

Nella motivazione della sentenza, infatti, si legge il principio per il quale “è l’Amministrazione, cui è affidata la cura degli interessi della comunità, a dover superare le criticità del caso concreto e non pretendere adempimenti evidentemente inesigibili”. E sempre l’Amministrazione deve “provvedere a concludere i procedimenti di assegnazione dell’alloggio richiesto prima di ritenere abusiva la situazione di fatto in cui versa colui che è in attesa della conclusione del procedimento di assegnazione”.

Ora diano una casa a S.

Al di là della soddisfazione per aver supportato una donna in evidente difficoltà, il legale del sindacato Pandolfi sottolinea che è “particolarmente importante che anche il CdS riconosca quanto affermiamo da tempo e che già altre sentenze del Tar hanno confermato: la permanenza in una casa dopo la conclusione del periodo di ospitalità ed anche in seguito alla scadenza di un contratto, non può essere equiparata a un’occupazione abusiva. Ci aspettiamo ora l’immediata assegnazione di un alloggio a una persona fragile che attende dal 1° marzo 2021 una risposta alla sua domanda”.

Sicet: “Dal Comune di Milano argomentazioni fantasiose”

“Il Sicet di Milano esprime soddisfazione per l’importante sentenza e auspica che questo dia l’avvio a un cambio di rotta, rispetto alle procedure del Comune”, ha dichiarato il sindacato, per il quale “questo non è un caso isolato. Il Comune di Milano utilizza criteri sempre più restrittivi e argomentazioni sempre più fantasiose per respingere domande di alloggi temporanei di cittadini che ne avrebbero diritto, forse per nascondere il vero problema: l’assoluta mancanza di risposte e di alloggi per l’emergenza abitativa”.

Tre mesi fa la sentenza sulle assegnazioni delle case Aler

Solo tre mesi fa, un’altra sentenza aveva terremotato l’universo delle case popolari lombarde. Questa volta quelle gestite dal Pirellone (Aler): il Tribunale di Milano aveva infatti stabilito che i criteri di assegnazione delle case popolari di Regione Lombardia, che attribuivano un peso eccessivo alla durata della residenza pregressa rispetto ai reali bisogni abitativi, fossero discriminatori (soprattutto verso gli immigrati).

Tanto che il giudice aveva ordinato alla Regione di riformulare il Regolamento per l’accesso agli alloggi pubblici e al Comune di Milano di adeguare i bandi ancora aperti e quelli futuri.