Sospensione del mutuo, un vantaggio solo apparente. La Legge di Stabilità consente di mettere in stand by il pagamento fino al 2017. Come sempre ci guadagnano le banche

Il mercato creditizio italiano (e non solo italiano) attraversa una fase di involuzioni che non accenna ad arrestarsi. Le banche hanno serrato le fila da tempo, gli imprenditori stentano a reperire fondi, le famiglie hanno intensificato la propensione al risparmio. L’avvento prepotente di internet nel settore ha permesso forse di limitare un danno comunque ingente, attraverso istituti online che forniscono prodotti bancari meno costosi o portali dove porre i mutui più convenienti a confronto e vagliare le numerose alternative esistenti.

Ma quello dell’accesso al credito è solo uno dei problemi palesati dal sistema economico e creditizio italiano. C’è anche la croce dell’insolvenza, un fenomeno inevitabile in fase di contrazione dei mercati e che mette Pmi e famiglie in ginocchio, incapaci a far fronte ai pagamenti previsti dai termini di contratto. La Legge di stabilità è corsa in soccorso dei cittadini, fornendo loro una scappatoia grazie alla quale essi possono avere il tempo di rimettersi in sesto e affronare con maggior serenità la questione, ovvero la facoltà di sospensione del mutuo fino al 2017.

Ok, in effetti un insolvente a cui viene permesso di sospendere un pagamento non può che sentirsi risollevato. Ma l’invito è a non considerare il provvedimento di sospensione del mutuo come un atto di cristiana carità nei confronti di chi soffre. L’operazione consiste, piuttosto, in una bella risorsa nelle mani degli istituti bancari.

La sospensione del mutuo, infatti, riguarda, la quota di capitale ricevuta, ma non i tassi d’interesse, che imprese e famiglie sono tenute a continuare a versare, diciamo così, a fondo perduto. Le banche calcolano gli interessi non sul capitale totale bensì sulla quota residuale che resta ancora insoluta. Ciò significa, quindi, che il costo totale dell’operazione diventa più sostanzioso rispetto a quanto pattuito in fase di stipula.

Già 40 mila piccole e medie imprese si sono avvalse di tale possibilità, e altre se ne aggiungernno entro il 30 marzo 2015, data ultima entro la quale è possibile avanzare richiesta. Resta però ancora da capire se sarà possibile chiedere una sospensione temporanea inferiore ai tre anni previsti dal provvedimento. La richiesta può essere avanzata solo da società in bonis, ossia alle quali non sono contestate posizioni debitorie di alcun tipo; per ciò che riguarda le famiglie, invece, è probabile che le condizioni restino le stesse del 2013, quando un accordo tra Abi e associazioni dei consumatori ha stabilito che fosse concessa una sospensione in caso di evidenti problematiche, come il licenziamento o il decesso di uno dei due coniugi.