Uno sconto lungo 40 anni per le coop del Viminale. Dal 1977 la Cassa del personale occupa abusivamente i locali del ministero – Di seguito la replica della Cassa

Uno sconto lungo 40 anni per le coop del Viminale. Dal 1977 la Cassa del personale occupa abusivamente i locali del ministero

di Clemente Pistilli

Nell’Italia dei mille abusi tutto sembra ormai possibile. Anche occupare per quasi venti anni, abusivamente appunto, dei locali all’interno della stessa sede del Ministero dell’Interno. E vederne passare altri 22 prima che venga emessa una sentenza con cui venga ordinato definitivamente di pagare quanto dovuto. Una storia particolare, che va dagli anni di piombo alla rottamazione della seconda Repubblica avviata da Matteo Renzi, quella che si sono trovati a dover scrivere i giudici della Corte di Cassazione.

STANZE SFUGGITE
La vicenda chiama in causa un’espressione dello stesso Viminale, ovvero la Cassa mutua di assistenza e previdenza per il personale del Ministero dell’Interno, con presidente onorario il titolare del dicastero e dunque attualmente il ministro Angelino Alfano. Si tratta di una coop che conta 9.197 soci e si occupa principalmente di garantire a quest’ultimi l’accesso agevolato al credito. La struttura mutualistica ha sede nello stesso palazzo che ospita il Viminale, nella piazza omonima. E tra le centinaia di stanze di cui è composto l’edificio, a lungo sarebbero sfuggite proprio quelle utilizzate dalla Cassa, che aveva anche fatto aprire all’interno di quegli spazi un bar e una rivendita di tabacchi.

FINE CORSA
Per 19 anni la coop avrebbe così goduto di parte del Viminale senza averne titolo. Il Ministero dell’economia e finanze, nell’ormai lontano 4 aprile 1994, fece però causa, chiedendo al Tribunale di Roma di condannare la Cassa a pagare le indennità per l’occupazione senza titolo dei locali demaniali, per oltre mezzo miliardo di vecchie lire. La sentenza arrivò dieci anni dopo e stabilì che i canoni dovuti erano solo quelli successivi al 1992, tra l’altro in maniera estremamente ridotta: il 10% del valore di mercato. Il Mef fece ricorso e la Corte d’Appello di Roma, nel 2008, stabilì che erano dovuti tutti gli affitti, senza alcuno sconto, dal 1977 al 1996. E inutile è stato il tentativo della Cassa di ribaltare in Cassazione la sentenza. Intanto, però, sono passati 40 anni.

 

Sulla vicenda ci ha scritto la vicepresidente della Cassa, dottoressa Micaela Petrilli, fornendo una serie di precisazioni. Pubblichiamo di seguito integralmente la nota ricevuta.

Roma, li 24 gennaio 2016                                                                                                                                                Al Direttore Responsabile de
lanotiziagiornale.it
Gaetano Pedullà

OGGETTO: Articolo a firma di Clemente Pistilli comparso su Lanotiziagiornale.it in data 22.1.2016 intitolato” Uno sconto lungo 40 anni per le coop. del Viminale. Dal 1977 la Cassa del Personale occupa abusivamente i locali del Ministero”.

In qualità di Vice Presidente della Cassa Mutua di Assistenza e Previdenza per il Personale del Ministero dell’Interno debbo far rilevare che le affermazioni contenute nell’articolo in oggetto sono lesive dell’immagine della società, in quanto contengono dati errati e termini non esatti, che forse mirano a colpire avversari politici, che nulla hanno a che vedere con la società medesima.

La Cassa Mutua nacque nel 1956 come società di mutua assistenza, allo scopo di aiutare i dipendenti del Ministero dell’Interno in difficoltà a causa della guerra appena finita, ed aveva finalità sociali, culturali ed umanitarie.

Il 29 settembre 1993 si trasformò in società cooperativa e da allora esercita le attività finanziarie esclusivamente per fini mutualistici nell’ambito sociale, nel rispetto del principio che i fondi raccolti sono impiegati unicamente per tali scopi, utilizzando così ogni risorsa finanziaria della società.

Per tali fini il pagamento del canone era previsto dalla legge 11/6/86 n .390, e dalla circolare ministeriale del Ministero delle Finanze n.291 del 26/11/1965, che stabilivano che i locali utilizzati in fabbricati dello Stato per l’assistenza dei lavoratori da parte di soggetti aventi determinate caratteristiche, tra cui le società cooperative, erano assegnati in concessione con un canone agevolato corrispondente al decimo di quello determinato in base ai reali valori locativi.

La Cassa Mutua aveva già provveduto a versare per intero tale canone in data 27/4/1992 pari a £ 72.454.492.

Per l’esercizio della sua attività, i locali erano stati concessi per l’uso ed assegnati alla Cassa Mutua con provvedimenti ministeriali, sempre inviati anche all’Agenzia del Demanio, la quale avrebbe dovuto e potuto intraprendere ogni determinazione del caso per il pagamento del canone, rilasciando il titolo (la concessione) citato nel vostro articolo.

E’ chiaro, quindi, che il MEF non citò la Cassa perché non voleva pagare i canoni, com’è scritto nel vostro articolo, ma solo sul quantum dei canoni di locazione per l’uso degli immobili suddetti, concessi in uso dal Ministero dell’Interno.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n.26859/04, depositata il 30/9/2004, accoglieva quanto sostenuto dalla Cassa Mutua e determinava che, nel caso di specie, era applicabile la circolare della Direzione Generale del Demanio sopracitata del 26/11/1965.

Rilevava altresì che la Cassa Mutua aveva già provveduto a pagare quanto dovuto in ragione delle agevolazioni riconosciutegli dalla predetta circolare, rigettava le pretese del MEF, dichiarando che la Cassa Mutua era tenuta a pagare il 10% del canone di mercato, come stimato nel corso del giudizio a partire dal 1992.

La vostra affermazione è pertanto completamente errata.

La sentenza di primo grado veniva impugnata dal MEF con atto di citazione in appello notificato il 14/11/2005, in ragione del fatto che, a dire dell’Avvocatura dello Stato, nel caso concreto la circolare non potesse trovare applicazione per difetto del requisito oggettivo, ossia dell’adozione di un formale atto amministrativo, che concedesse alla Cassa il godimento dei locali in questione.

Accogliendo l’appello proposto dal MEF, la prima sezione della Corte d’Appello di Roma (con sentenza n.2527/08 resa inter partes in data 19/5/2008 e depositata il 16/6/2008) ha condannato la Cassa Mutua a pagare al MEF l’intera somma calcolata e ciò perché, pur accertando il possesso da parte della Cassa Mutua dei requisiti soggettivi per accedere alle agevolazioni di cui alla citata circolare “mancava del tutto un provvedimento di concessione del Ministero, che consentisse l’uso da parte della Cassa Mutua”.

Avverso la sentenza, in data 2/9/2009 la Cassa Mutua proponeva ricorso per Cassazione ai sensi dell’art.360, primo comma, n.3 c.p.c. e finora non ci è stata notificata alcuna sentenza, per cui ci risulta strana quantomeno l’affermazione “inutile è stato il tentativo della Cassa di ribaltare in Cassazione la sentenza”.

Ci piacerebbe conoscere la fonte delle vostre notizie, visto che le avete prima dei nostri legali!

Questo per correttezza di informazione. Inoltre, sempre per chiarezza, faccio presente che la società cooperativa Cassa Mutua è amministrata da un Consiglio di Amministrazione di sedici soci eletti ogni tre anni (in seno al quale vengono nominati il Presidente ed il Vice Presidente) e di un componente di nomina del Ministro, oltre che da un Collegio di tre Revisori dei Conti effettivi e due supplenti.

La Presidenza della Cassa al Ministro dell’Interno è meramente onoraria, perché la Cassa ha un suo Presidente nonché legale rappresentante che è il dr. Giuseppe Filippone.

L’attuale compagine societaria degli amministratori ha “ereditato” la lunga vertenza da altri ed ha cercato di chiudere tutte le possibili pendenze, come il codice civile richiede ai buoni amministratori, visto che in bilancio esiste un apposito accantonamento per il pagamento dei predetti  canoni, ma ovviamente ha cercato di poter sistemare il tutto nel miglior modo possibile, nel rispetto della legge e nell’interesse dei soci rappresentati.

Comprendete bene che essere messi in prima pagina come coloro che occupano abusivamente i locali con tutto quel che ne consegue è lesivo del buon nome e di tutti gli sforzi fatti in questi anni, oltre che potrebbe aver creare un danno serio all’immagine ed alla credibilità della Cassa stessa verso i suoi soci e verso l’Amministrazione.

Per questo mi riservo eventuali azioni di risarcimento danni.

Tutto ciò premesso chiedo che in qualità di Direttore Responsabile provveda immediatamente ad effettuare sul suo giornale i dovuti chiarimenti e le dovute scuse a quanti, come i soci e gli Amministratori della Cassa Mutua, hanno lavorato sempre correttamente.

In assenza adirò le vie giudiziarie.

Il Vice Presidente
dr.ssa Micaela Petrilli