La trasparenza non abita al Senato. L’accesso agli atti è solo sulla carta. Palazzo Madama arriva nove anni dopo la Camera. Ma per i comuni cittadini i documenti restano un tabù

“Contrariamente alla Camera dei deputati”, il Senato non aveva ancora “un proprio regolamento generale” per l’accesso agli atti amministrativi. Così, lo scorso 6 giugno, il Consiglio di Presidenza, ha colmato la lacuna con nove anni di ritardo rispetto a Montecitorio. Ma con un’avvertenza. Pur varando le nuove regole “in armonia con i principi posti dalla normativa comunitaria e nazionale”, si legge nella relazione che accompagna il provvedimento, l’organo di vertice di Palazzo Madama, presieduto da Maria Elisabetta Alberti Casellati, si premura di chiarire che “la disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi non avrebbe effetto sulla pubblicità delle decisioni degli Organi dell’autodichia”. E a leggere il regolamento che La Notizia ha potuto consultare, al posto del condizionale (“non avrebbe”) sarebbe stato meglio usare l’indicativo (non ha).

MEGLIO TARDI CHE MAI. Ma partiamo dal principio. Pur trattandosi di una delibera che si occupa di trasparenza, il testo non è ancora trasparente. Nonostante le reiterate richieste del nostro giornale, il provvedimento – che siamo comunque riusciti ad ottenere – è ancora ufficialmente riservato. Ergo: il regolamento sull’accesso agli atti, ad oggi non è ancora accessibile. Ma non è tutto. Come detto, alla Camera un analogo regolamento (i due testi sono molto simili) è stato adottato ben nove anni fa. E nel frattempo Montecitorio è andato anche oltre. Risalgono alla scorsa legislatura, ad esempio, le nuove norme che introducono il registro e le regole per i lobbisti che frequentano il Palazzo e che hanno permesso, di recente, al presidente Roberto Fico di mettere alla porta ben 11 portatori di interessi che le hanno violate.

Un’altra lacuna che al Senato non è stata però ancora colmata. Ma tornando al regolamento sulla trasparenza, scorrendo gli 11 articoli che lo compongono sono soprattutto le limitazioni all’accesso agli atti a balzare agli occhi. Già l’ambito dell’accesso stesso (articolo 1) stabilisce che “il diritto di accesso è riconosciuto a chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento” in questione. E a parte i senatori (magari anche gli ex), i dipendenti e i soggetti parte di “contratti stipulati” con l’amministrazione (per i quali si rinvia alla relativa normativa) è facile dedurre che per i comuni cittadino il Senato resterà un santuario inviolabile.

A maggior ragione se consideriamo che, secondo quanto risulta a La Notizia, nelle ultime settimane alcuni senatori hanno fatto accesso agli atti per visionare alcuni documenti interni del Senato. Ma si sono visti rispondere con un secco rifiuto. Pure loro. Ma non è tutto. All’articolo 2, infatti, è elencata una marea di casi in cui non sarà consentito alcun accesso. Sono esclusi, ovviamente, i documenti coperti da segreto di Stato, i pareri legali “acquisiti nel corso dell’attività amministrativa”, i documenti contenenti informazioni “di carattere psico-attitudinale” nei concorsi. E ancora: il diritto di accesso è escluso anche “nei confronti dell’attività diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione”.

In pratica, tutto ciò che riguarda la vita interna del Senato. E c’è di più: è escluso pure qualsiasi atto che in qualche modo riguardi la vita delle persone, la sicurezza delle sedi, la riservatezza di gruppi, imprese, comitati, associazioni” che hanno un legame “diretto o indiretto” col Senato. E non finisce qui. Come se non bastasse questa lunga lista di preclusioni, la norma precisa che “con decreto del presidente del Senato della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio di presidenza, possono essere individuate categorie di documenti… sottratti all’accesso”. Insomma anche ciò che non è espressamente escluso dal regolamento può essere comunque negato.

Discorso a parte va fatto per gli atti di competenza di un organo politico, sui quali pende un altro codicillo inserito all’articolo 4 del regolamento: se la richiesta di accesso verte su un atto di questo tipo, il responsabile del procedimento “provvede tempestivamente ad informare l’organo politico competente per le conseguenti determinazioni”. Facciamo un esempio: se il documento su cui si chiede l’accesso riguardasse il Consiglio di presidenza, il responsabile dovrebbe informare immediatamente proprio la Casellati. E che dire delle sentenze degli organi della giurisdizione interna? Il regolamento adottato difficilmente renderà accessibile questi atti che già oggi non lo sono. A cominciare dalla sentenza che ha consentito alla Casellati di percepire 4 anni di vitalizio arretrato, maturato mentre era membro del Csm.