Il governo decide in linea generale. Il giudice sul singolo caso. Tuttavia, in generale, l’ultima parola spetta alla Corte di giustizia Europea. E’ l’estrema sintesi della sentenza emessa oggi dalla Corte di Cassazione in tema di definizione di Paesi sicuri. Un sentenza per la quale il governo e tutta la maggioranza stanno cantando vittoria, pur non avendo alcun motivo per farlo.
Sospeso ogni provvedimento
La Corte, infatti, accogliendo la richiesta della Procura generale ha โsospeso ogni provvedimentoโ, in attesa che si pronunci la Corte di Giustizia dellโUnione europea. I giudici erano chiamati a decidere sul caso di un cittadino egiziano salvato in mare e portato in Albania, in base a un provvedimento del Questore diย Romaย che perรฒ non era stato convalidato dal Tribunale il 18 ottobre scorso.
Per i giudici specializzati in immigrazione, infatti, quel provvedimento era illegittimo poichรฉ l’Egitto, pur designato come Paese sicuro, presenta eccezioni per alcune categorie di persone. Il ministero dell’Interno aveva quindi impugnato la decisione, sostenendo che la designazione del Paese sicuro con eccezioni personali รจ legittima (con il solito cotรจ di insulti e attacchi alla magistratura). Oggi la sentenza, che, nonostante lโesultanza della maggioranza, smentisce in primis il Guardasigilli Carlo Nordio, il quale si era detto sicuro della vittoria, perchรฉ i giudici non avevano ben inteso una pronuncia della Corte Europea…
La lettura sbagliata del provvedimento da parte del centro-destra
A dare il via libera ai canti di vittoria della maggioranza, probabilmente, la lettura (errata) di quanto scritto dai giudici in materia di definizione di โpaese sicuroโ, la cui designazione โspetta, in generale, soltanto al Ministro degli affari esteri e agli altri Ministri che intervengono in sede di concertoโ.
Un principio che nessuno ha mai messo in dubbio, sicuramente non lโaveva fatto il Tribunale di Roma. Al singolo giudice, per altro, la Cassazione riconosce il diritto/dovere di โriscontrare, nell’ambito del suo potere istituzionale, in forme e modalitร compatibili con la scansione temporale urgente e ravvicinata del procedimento de libertate, la sussistenza dei presupposti di legittimitร della designazione di un certo Paese di origine come sicuro, rappresentando tale designazione uno dei presupposti giustificativi della misura del trattenimentoโ.
Tocca al giudice stabilire se in quel determinato caso un Paese puรฒ dirsi sicuro
โLa designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro โ scrive ancora la Corte – puรฒ essere effettuata, attraverso un decreto ministeriale, con eccezioni di carattere personale. Tuttavia, la procedura accelerata di frontiera non puรฒ applicarsi lร dove, anche in sede di convalida del trattenimento, il giudice ravvisi sussistenti i gravi motivi per ritenere che il Paese non รจ sicuro per la situazione particolare in cui il richiedente si trova. In ogni caso, le eccezioni personali, pur compatibili con la nozione di paese di origine sicuro, non puรฒ essere ammesse senza limiti. Tali eccezioni, infatti, non sono ammesse a fronte di persecuzioni estese, endemiche e costanti, tali da contraddire, nella sostanza, il requisito dell’assenza di persecuzioni che avvengano generalmente e costantementeโ.
Tradotto: il governo stabilisce sรฌ in via generale se un Paese รจ sicuro o meno, poi il giudice, in base alle sue conoscenze, ai fatti e alle informazioni, puรฒ accettare oppure respingere quella categorizzazione. Tanto รจ vero, aggiunge la Cassazione, che il giudice della convalida โรจ chiamato a verificare, in ipotesi limite, se la valutazione ministeriale abbia varcato i confini esterni della ragionevolezza e sia stata esercitata in modo manifestamente arbitrario o se la relativa designazione sia divenuta, ictu oculi, non piรน rispondente alla situazione realeโ.
Sulla materia deciderร per tutti la Corte europea il 25 febbraio
Per questo, conclude la Cassazione, la Corte ha deciso di attendere โche la Corte di giustizia Europea si pronunci, nellโudienza ormai prossima del 25 febbraio 2025, su plurimi ricorsi pregiudiziali, avanzati tanto da giudici italiani del merito quanto dal Tribunale amministrativo regionale di Berlino, su una serie di quesiti interferenti con la decisione del caso concreto ed in grado di fornire alla Suprema Corte, nel suo fondamentale ruolo di organo nomofilattico, la possibilitร di dettare un principio di diritto destinato ad operare sicuramente anche per il futuro che tenga conto dei principi che varranno espressi dalla corte sovranazionaleโ.
Delmastro gongola ma non ha nulla da festeggiare
ร alla luce di tutto ciรฒ che appaiono un po’ troppo trionfalistiche le parole, per esempio, del sottosegretario alla Giustizia, il meloniano Andrea Delmastro: โLa Cassazione pone una pietra tombale sulle speranze immigratiste della sinistra italiana: la lista della definizione dei Paesiย Sicuriย spetta al Governo, cosรฌ come le politiche migratorie, studiato e apprezzato in tutta Europa e contrastato solo dalla sinistra italiana, รจ pienamente legittima. Ora procederemo piรน speditamente di prima nel contrasto alla immigrazione irregolare e alla ignobile tratta di esseri umani lungo il nostro Mediterraneoโ.
Nicita: “La destra non comprende, o peggio, non legge le sentenzeโ
โร grave che la destra al Governo non solo legiferi male, ma non comprenda, o peggio, non legge le sentenzeโ, risponde il dem Antonio Nicita, โDa qualche ora sono tutti a rilanciare la falsa notizia secondo la quale la Cassazione civile avrebbe ribaltato le decisioni dei giudici, quando si รจ limitata a rinviare alla Corte di giustizia Ue. Nessuno ha mai posto in dubbio le prerogative del Governo sulla lista di porti sicuri, come nessuno puรฒ mettere in dubbio il ruolo autonomo e indipendente del magistrato nel valutare il singolo caso in relazione allo status di paese sicuro, principio riconosciuto appunto dalla Corte Ueโ.
โQuesto affrettarsi a dare letture false da parte della destra alla pronuncia interlocutoria e di rinvio appare direttamente proporzionale alla fretta di cercare di nascondere il flop Albaniaโ, conclude Nicita.