Dall’Antitrust sanzioni per 7 milioni di euro a Sky per pubblicità ingannevole e pratica aggressiva sul pacchetto Calcio della stagione in corso

L'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato ha contestato a Sky due violazioni del codice del consumo

L’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso l’istruttoria avviata nei confronti di Sky Italia accertando due violazioni del codice del consumo. L’Antitrust ha sanzionato il network satellitare per complessivi 7 milioni di euro per non aver fornito informazioni chiare e immediate sul contenuto del pacchetto Calcio per la stagione in corso, lasciando intendere ai potenziali nuovi clienti che tale pacchetto fosse comprensivo di tutte le partite del campionato di serie A come nel triennio precedente.

Il consumatore appassionato di calcio, pertanto, in assenza di informazioni che veicolassero immediatamente e con la dovuta rilevanza i contenuti dell’offerta e in particolare le limitazioni sul numero di partite disponibili (7 su 10 per ciascuna giornata di campionato), secondo la stessa Autorità, “sarebbe potuto facilmente incorrere nell’errore di ritenere compreso nel pacchetto SKY Calcio l’intero campionato di calcio di serie A, assumendo così una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso, ossia l’attivazione dell’abbonamento a tale servizio per la stagione calcistica 2018/19”.

L’Antitrust ha inoltre accertato che Sky ha attuato una pratica aggressiva “in quanto ha esercitato un indebito condizionamento nei confronti dei clienti abbonati al pacchetto Sky Calcio, i quali, a fronte di una rilevante ridefinizione dei suoi contenuti (riduzione del 30% delle partite di serie A e cancellazione dell’intero torneo di serie B non sono stati posti nella condizione di poter assumere liberamente una decisione in merito al mantenimento o meno del pacchetto”.

“Gli abbonati a tale servizio – scrive ancora l’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato – sono stati costretti a scegliere tra due possibilità, entrambe svantaggiose, ossia la prosecuzione degli addebiti, tra l’altro in misura invariata, nonostante il contenuto diverso e ridotto del pacchetto rispetto a quello originariamente scelto, oppure il recesso dal contratto a titolo oneroso, con il pagamento di penali e/o la perdita di sconti e promozioni connessi alle offerte con vincolo di durata minima”.