De Falco voleva restare a bordo della nave pentastellata e non ha gradito lโespulsione dal Gruppo M5S. A decidere sul ricorso presentato dallโufficiale di Marina prestato alla politica, noto per le dure parole contro il comandante Francesco Schettino durante il naufragio della Costa Concordia, dovrร perรฒ essere la giustizia interna del Senato e non il Tribunale ordinario. Unโaltra vicenda, al pari di quanto sta accadendo sui vitalizi, destinata a fare giurisprudenza. Non vi sono precedenti in materia, ma le sezioni unite civili della Corte di Cassazione non hanno avuto dubbi: a sbrogliare la matassa dovrร essere la giustizia parlamentare e non il Tribunale di Roma.
IL CONTENZIOSO. Gregorio De Falco, candidato nel 2018 con il Movimento 5 Stelle ed eletto al Senato, ha subito aderito al Gruppo parlamentare M5S. Critico verso alcune scelte dei pentastellati durante il Governo gialloverde, il 3 gennaio 2019 รจ stato espulso dallโallora capogruppo e attuale ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli. Il senatore ha quindi fatto subito ricorso e il 22 gennaio dello scorso anno ha citato il Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle Senato davanti al Tribunale di Roma, impugnando il provvedimento di espulsione, da lui bollato come immotivato e difforme dal regolamento del gruppo.
Un ricorso con cui lโonorevole ha chiesto anche la condanna del Movimento a pagare mille euro per ogni giorno di ritardo nella sua riammissione nel Gruppo. I pentastellati si sono cosรฌ subito appellati allโautodichia, sostenendo che di una tale vicenda doveva occuparsi la giurisdizione domestica di Palazzo Madama. Una tesi questโultima avallata prima dal Tribunale di Roma e ora dalla Cassazione.
IL PRINCIPIO. De Falco, rivolgendosi alla Suprema Corte, ha sottolineato che nรฉ il regolamento del Senato nรฉ il regolamento del Gruppo parlamentare M5S prevedono alcuna riserva di giurisdizione domestica o lโesistenza di un organo di giurisdizione intra moenia cui rivolgersi in caso di espulsione dal Gruppo. Ha quindi aggiunto che lโespulsione di un senatore dal Gruppo parlamentare non costituirebbe in senso stretto esercizio di funzioni parlamentari, ma atterrebbe allโambito dei rapporti associativi, come tali sindacabili dallโautoritร giudiziaria ordinaria. Di diverso avviso la Cassazione. Gli ermellini hanno riscontrato che โnel regolamento del Senato non รจ rintracciabile una disciplina dellโespulsione del parlamentare dal gruppoโ.
Per gli stessi giudici, perรฒ, โin mancanza di prassi applicative significativeโ, โrientra nel potere del Senato decidere autonomamente e secondo le modalitร da esso stabilite le controversie che possono investire le attivitร interne allo stesso Senato nei rapporti tra gruppo parlamentare e senatore espulso dal raggruppamento stessoโ. La strada ora รจ chiara. Per lโex senatore pentastellato e per tutti quelli che dovessero trovarsi nella stessa situazione. A decidere se De Falco potrร risalire sulla biscaggina a 5 stelle saranno gli onorevoli giudici di Palazzo Madama.
E sempre la Cassazione, dichiarando il difetto di giurisdizione, sottolinea anche che la scelta รจ legata al fatto che si tratta della โnecessaria autonomiaโ di cui devono godere gli organi sovrani โanche nel momento applicativo, trattandosi di garanzia funzionalmente connessa alla titolaritร di attribuzioni costituzionali legate al libero svolgimento delle funzioni delle Assemblee rappresentativeโ.