La percezione che il diritto internazionale penale si applichi con il meccanismo distopico dei “due pesi e due misure” nel trattare i casi di Russia e Israele costituisce un tema importante e controverso nel confronto accademico contemporaneo. La percezione di partigianeria in favore di una delle due parti in causa, tuttavia, è evidente. È possibile sostenerla con estrema facilità poiché fondata su una serie di elementi empirici che riguardano decisioni giudiziarie, scelte politiche, risposte sanzionatorie e narrazioni mediatiche che, messe insieme, tracciano un quadro di applicazione disomogenea delle norme internazionali da applicare al caso in esame.
Per comprendere pienamente la questione di cui si discute, è necessario analizzare separatamente le componenti giuridiche, politiche e mediatiche, nonché tutte le implicazioni normative e pratiche in grado di incidere sulla credibilità della Corte Penale Internazionale (CPI) e del diritto internazionale umanitario in generale. Sul piano giuridico, la CPI, sulla base del diritto internazionale vigente, ha emesso mandati di arresto per alti funzionari sia russi sia israeliani: per la Russia, a seguito dell’invasione del 2022, sono stati spiccati mandati per il presidente Vladimir Putin e altri vertici militari riguardo a presunti crimini di guerra, compresa la deportazione forzata di minori; per Israele, in seguito alle operazioni militari nella Striscia di Gaza del 2024, sono stati richiesti mandati per il primo ministro Benjamin Netanyahu e per l’ex ministro della Difesa Yoav Gallant a proposito di presunti crimini di guerra e contro l’umanità, tra cui l’orribile uso della fame come metodo di guerra. Questi provvedimenti giudiziari si inseriscono in contesti giurisdizionali distinti: la Corte esercita la propria giurisdizione in Ucraina poiché quest’ultima ne ha riconosciuto la competenza e a proposito della situazione in Palestina per effetto dell’adesione della stessa allo Statuto di Roma nel 2015.
Tali basi giuridiche speculari, tuttavia, hanno determinato interpretazioni differenti verso i due soggetti coinvolti da parte di molti Stati appartenenti alla Comunità Internazionale. Sul piano politico e delle risposte internazionali, nei due casi esaminati, si osservano differenze particolarmente marcate. L’aggressione russa del 2022 ha suscitato una reazione multilaterale rapida e incisiva da parte di molti Stati occidentali, che hanno imposto sanzioni economiche e misure diplomatiche senza precedenti, volte a isolare la Federazione Russa sul piano economico, finanziario e commerciale.
Al contrario, di fronte alle accuse mosse a carico di esponenti israeliani, a proposito delle operazioni a Gaza, la risposta di numerosi Stati occidentali è stata generalmente molto più blanda: non si sono registrate sanzioni economiche su vasta scala comparabili a quelle imposte alla Russia e molti governi occidentali hanno continuato a fornire sostegno militare, diplomatico e politico a Israele. Gli Stati Uniti, in particolare, si sono opposti ad alcune iniziative della CPI riguardanti Israele, definendo talune misure un “precedente pericoloso” e sostenendo l’idea che non vi sia piena equivalenza tra i due casi. Questa disparità di reazioni, di fatto, rafforza la tesi secondo cui gli strumenti del diritto internazionale penale siano selettivamente attivati o disattivati sulla base di considerazioni geopolitiche e strategiche piuttosto che su criteri esclusivamente giuridici.
Conseguenze giuridiche
Dal punto di vista argomentativo, la tesi della selettività trova sostegno in vari indicatori: la rapidità e la portata delle sanzioni contro uno Stato (Russia) contrapposte alla riluttanza nel caso dell’altro Stato (Israele); la frequenza con cui le risoluzioni delle Nazioni Unite siano state bloccate o respinte da membri permanenti del Consiglio di Sicurezza riguardo a specifiche crisi; la diversa enfasi mediatica e politica attribuita alle violazioni dei diritti umani secondo l’attore statale coinvolto in eventuali crimini di guerra o contro l’umanità.
Le conseguenze normative e pratiche di questa situazione sono particolarmente rilevanti. La credibilità del diritto internazionale penale si fonda sulla sua imparzialità e sull’applicazione delle norme. Quando tali principi sono compromessi, s’indebolisce la capacità dissuasiva degli strumenti internazionali, aumentano i rischi d’impunità e si alimenta la strumentalizzazione politica della giustizia internazionale penale. Ciò ha ricadute anche sulla tutela delle vittime, che vedono allontanarsi la prospettiva di un risarcimento effettivo e di verità processuale. Servirebbe una riforma che puntasse a una maggiore trasparenza procedurale, a standard probatori uniformi, a meccanismi rafforzati di cooperazione internazionale e a procedure più chiare per la gestione di casi politicamente sensibili.
Criticità strutturali
La percezione di applicazione del principio pragmatico “due pesi e due misure” non è solamente un problema di narrazione politica, ma riflette in realtà criticità strutturali e contingenti del sistema internazionale penale non più basato sulla consuetudine ma sulla legge del più forte. Per affrontare questa degenerazione occorre un reale rafforzamento delle istituzioni giudiziarie internazionali, maggiore indipendenza e protezione delle indagini, impegno diplomatico concreto per evitare blocchi politici strumentali e un più ampio sforzo della società civile per documentare le violazioni e per sollecitare risposte coerenti e omogenee.
Solo attraverso un approccio che emargini la legge del più forte e coniughi rigore legale, trasparenza procedurale e volontà politica condivisa sarà possibile mitigare la percezione di disuguaglianza nell’applicazione del diritto internazionale penale e riconsegnare a questo diritto la sua funzione primaria che resta quella di tutela dei diritti umani universali, di là delle affiliazioni geopolitiche e militari.
Vincenzo Musacchio, Docente di strategie di cotrasto alla criminalità organizzata, associato al RIACS di Newark (USA)