Ex Ilva di Taranto, la Corte d’Appello ordina lo stop dell’area a caldo entro 90 giorni

La Corte d'Appello di Milano accoglie i ricorsi dei cittadini e ordina lo stop all'attività dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto.

Ex Ilva di Taranto, la Corte d’Appello ordina lo stop dell’area a caldo entro 90 giorni

La Corte d’Appello di Milano ha stabilito lo stop allo stabilimento dell’ex Ilva di Taranto. La sezione civile della Corte ha accolto la richiesta “di inibitoria e, per l’effetto, in parziale riforma del decreto impugnato, ordina a Ilva spa, Acciaierie d’Italia spa e Acciaierie d’Itali holding spa, tutte in amministrazione straordinaria, la sospensione dell’attività produttiva dell’area a caldo” dello stabilimento di Taranto.

Il termine fissato è quello di 90 giorni “dall’ultima comunicazione del provvedimento”: entro quella data sarà necessario completare le “operazioni di sospensione sotto la sorveglianza dell’autorità di controllo”. La Corte si è pronunciata sui ricorsi presentati da un gruppo di cittadini di Taranto e dall’associazione Genitori tarantini. I ricorsi riguardano la sentenza del Tribunale di Milano che a febbraio ha ordinato lo stop alla produzione entro il 24 agosto in caso di mancata revisione e adeguamento di alcune prescrizioni ambientali dell’Aia rilasciata lo scorso anno.

Ex Ilva di Taranto, la Corte d’Appello accoglie il ricorso dei cittadini

Ciò che i giudici mettono al centro, considerando la domanda dei cittadini, è il rischio di “pregiudizio del diritto alla salute e del diritto al clime”. E queste richieste “non possono essere considerate generiche perché sono state puntualmente dedotte le ragioni in base alle quali la gestione dello stabilimento genera il rischio di danno alla salute, con specifico riferimento, tra l’altro, a svariate e individuate sostanze nocive”.

Viene anche sottolineata “l’inadeguatezza” degli “accorgimenti utilizzati da Ilva per scongiurare il pericolo di malattie legate all’inquinamento”, così come le “ingiustificate dilazioni nella realizzazione di interventi idonei a scongiurare i rischi, come consentite da disposizioni dell’Aia 2025 in tesi illegittime”.

Per queste ragioni viene ordinato alle società di sospendere l’attività nell’area a caldo entro 90 giorni. Questo periodo viene ritenuto congruo per completare in sicurezza le operazioni di sospensione dell’esercizio. La ripresa delle attività sarà possibile quando i gestori “avranno rimosso integralmente l’amianto ancora presente negli impianti” e avranno “adottato le misure necessarie per ricondurre l’emissione delle polveri sottoli entro limiti di sicurezza”.

D’altronde, la Corte ricorda che deve essere considerato “scontato” che le polveri sottili sono “nocive e presentano rischio per la salute”. E anche la stessa Pa, con i continui monitoraggi, ha “riconosciuto l’esistenza di pericolo per la salute e la necessità di monitoraggi”. Inoltre, anche le valutazioni di danno sanitario hanno evidenziato nelle aree a rischio “eccessi di mortalità e spedalizzazione” maggiori rispetto a zone più lontane dallo stabilimento.