800 euro per separati o divorziati in difficoltà con il mantenimento dei figli: il fondo nel Decreto Sostegni

Lo prevede un emendamento al decreto Sostegni riformulato e approvato dalle commissioni Bilancio e Finanze del Senato. La modifica prevede l'istituzione di un Fondo da 10 milioni per il 2021 per l'erogazione di una parte o dell'intero assegno

800 euro per separati o divorziati in difficoltà con il mantenimento dei figli: il fondo nel Decreto Sostegni

Un fondo ad hoc per aiutare i genitori separati o divorziati in difficoltà causa Covid a garantire l’assegno di mantenimento. Lo prevede un emendamento al decreto Sostegni riformulato e approvato dalle commissioni Bilancio e Finanze del Senato. La modifica prevede l’istituzione di un Fondo da 10 milioni per il 2021 per l’erogazione di una parte o dell’intero assegno fino a un massimo di 800 euro al mese.

Il fondo per separati o divorziati in difficoltà con il mantenimento dei figli nel Decreto Sostegni

Il senato ha intanto intanto approvato nella notte in Senato un emendamento della Lega a prima firma del senatore Alberto Bagnai per la cessione del credito di imposta che dà la possibilità di un immediato utilizzo del credito d’imposta che potrà essere ceduto a una banca o a un intermediario autorizzato. Un altro emendamento invece prevede il via libera alla proroga del termine per il pagamento del primo acconto Irap al 30 settembre. Lo slittamento del termine, scaduto il 30 aprile, lo aveva preannunciato nei giorni scorsi dal ministero dell’Economia con la formula ormai consueta del ‘comunicato legge’.

Ed è arrivato anche l’ok alla sospensione della decorrenza dei termini relativi ad adempimenti in capo al libero professionista che contrae il Covid-19. È passato, infatti, nella notte, nelle commissioni congiunte Bilancio e Finanze del Senato, l’emendamento al decreto sostegni trasversale, primo firmatario il senatore di FdI Andrea de Bertoldi. Il testo stabilisce che “la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze, nonché i mancati pagamenti entro il termine previsto che comporti mancato adempimento verso la pubblica amministrazione da parte del professionista abilitato per sopravvenuta impossibilità dello stesso per motivi connessi all’infezione da Coronavirus 2 (SARS-CoV-2), non comporta decadenza dalle facoltà, e non costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi” ed il mancato adempimento “non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente”.

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