La Corte Costituzionale, come riporta Askanews, con la sentenza n. 148 depositata oggi, ha accolto il ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Sardegna contro lo Stato in merito all’ordinanza-ingiunzione emessa il 20 dicembre 2024 dal Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d’appello di Cagliari.
Secondo la Consulta, il Collegio – pur operando come organo statale incaricato del controllo sulle spese elettorali – ha ecceduto le proprie competenze quando, nella motivazione del provvedimento, aveva affermato “la decadenza dalla carica del candidato eletto”, disponendo la trasmissione dell’atto al Consiglio regionale per la revoca di Alessandra Todde.
La Consulta: il Collegio di garanzia della Sardegna non poteva pronunciarsi sulla decadenza di Todde
I giudici costituzionali hanno chiarito che, sempre secondo quanto riporta Askanews, sebbene le irregolarità riscontrate – tra cui la mancata nomina del mandatario elettorale e anomalie nel rendiconto delle spese – siano gravi, non rientrano tra le fattispecie di ineleggibilità e decadenza previste espressamente dalla legge n. 515 del 1993. Di conseguenza, il Collegio di garanzia avrebbe oltrepassato i propri poteri, ledendo le prerogative costituzionali della Regione.
La Consulta ha inoltre precisato che la riqualificazione dei fatti resta di competenza del giudice civile, che ha già confermato la sanzione pecuniaria nei confronti di Todde con sentenza del Tribunale di Cagliari n. 848 del 28 maggio 2025.
Con una seconda decisione, la sentenza n. 149, la Corte ha invece dichiarato inammissibile un ulteriore ricorso della Regione contro lo Stato e lo stesso Tribunale di Cagliari, poiché la Regione non era parte del giudizio originario. Le affermazioni del giudice di merito sul ruolo del Consiglio regionale, osserva la Consulta, non hanno effetto vincolante e non determinano una lesione attuale delle competenze dell’ente.