Ponte Morandi, pubblicate le motivazioni della Consulta: “Aspi esclusa legittimamente. Inopportuno affidare la ricostruzione al concessionario vista la gravità del crollo”

L’urgenza di avviare i lavori per il ripristino del tratto autostradale e i dubbi sull’opportunità di affidarli al concessionario alla luce della gravità del crollo del viadotto autostradale denominato Ponte Morandi, nonché dei primi risultati delle indagini amministrative in merito. Sono queste, in estrema sintesi, le ragioni che hanno portato, con il decreto legge n.109 del 2018 (cosiddetto Decreto Genova), all’estromissione di Autostrade Spa (ASPI) dalle attività di demolizione e ricostruzione del Ponte. E lo si legge in un passaggio della motivazione con cui la Corte, nella sentenza n. 168 depositata oggi (redattore Augusto Barbera), spiega perché il Decreto Genova impugnato dal Tar della Liguria non è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo.

L’8 luglio la Consulta – chiamata in causa dopo che Aspi aveva fatto ricorso contro il decreto al Tar Liguria – aveva sentenziato che non erano fondate le questioni relative all’esclusione dell’azienda dalla procedura negoziata per scegliere le imprese a cui affidare la ricostruzione: ora dalle motivazioni è possibile comprendere nel dettaglio come i giudici sono arrivati alla decisione.

Come in parte già anticipato prima del deposito, la pronuncia si conclude con tre dichiarazioni di infondatezza e quattro di inammissibilità. Inammissibile, in particolare, è la questione che riguarda l’addebito ad Aspi dei costi della ricostruzione e degli espropri, poiché il Tar non ha chiarito a che titolo è stato effettuato l’addebito: se a titolo definitivo, oppure di mera anticipazione provvisoria, in attesa di eventuali accertamenti in merito a responsabilità risarcitorie della concessionaria. La sentenza spiega che l’estromissione di Aspi dalle attività di demolizione e ricostruzione del viadotto si è compiuta attraverso due passaggi. Anzitutto, il legislatore ha previsto che, per tali attività, non fosse attivata la convenzione di cui Aspi è parte e, dunque, che non fosse fatto valere l’obbligo di quest’ultima di fornire le prestazioni di demolizione e ricostruzione, nonostante Aspi ne avesse la volontà. In secondo luogo, si è precluso al commissario straordinario, incaricato di provvedere alla realizzazione dei lavori, di avviare una negoziazione con Aspi per l’affidamento dei lavori stessi.