Lo Statuto M5S resta sospeso. Il Tribunale di Napoli ha rigettato l’istanza avanzata dai legali del Movimento. Ecco l’ordinanza

Statuto M5S, rigettata l'istanza che puntava a chiedere la revoca della sospensione dello Statuto e della nomina di Conte.

Lo Statuto M5S resta sospeso. Il Tribunale di Napoli ha rigettato l’istanza avanzata dai legali del Movimento. Ecco l’ordinanza

Il Tribunale di Napoli ha rigettato l’istanza avanzata dai legali del M5S (leggi l’articolo) per la revoca dell’ordinanza di sospensione dello Statuto e della nomina del presidente Giuseppe Conte. Il giudice del tribunale del capoluogo partenopeo, a cui si erano rivolti un gruppo di attivisti (leggi l’articolo), Francesco Paolo Feo, nel rigettare l’istanza ha fissato per il 5 aprile l’udienza di merito. QUI IL TESTO DELL’ORDINANZA

Statuto M5S, ecco il testo dell’ordinanza del Tribunale di Napoli

“Per i giudici quindi è illegittima l’elezione di Giuseppe Conte alla presidenza del Movimento 5 Stelle” ha commentato l’avvocato Lorenzo Borrè, legale dei tre iscritti al M5S che hanno presentato il ricorso contro l’elezione dell’ex premier e contro lo Statuto che nell’agosto del 2021 lo portò alla guida del Movimento.

I vertici del M5S restano, dunque, congelati fino alla pronuncia di merito del Tribunale, compresa la nomina di Conte a presidente. I legali del Movimento, nell’istanza di revoca, avevano sostenuto che Conte e i vertici non sapevano dell’esistenza del regolamento del 2018 che permetteva l’esclusione da ogni voto degli iscritti per tutti coloro che fossero entrati nell’Associazione Movimento 5 Stelle da meno di 6 mesi.

“Rilevato che l’istanza in esame si fonda sulla produzione del documento qualificato ‘regolamento’, datato 8 novembre 2018 – scrive il giudice rigettando il ricorso del M5S -, dunque già da tempo esistente al momento dell’adozione delle delibere impugnate e che avrebbe legittimato l’esclusione dal voto degli iscritti da meno di sei mesi (sicché sarebbe superata, secondo l’istante, la motivazione sulla base della quale il Tribunale è giunto alla pronuncia di sospensione); tale documento, stante quanto prospettato nell’istanza di revoca, non sarebbe stato prodotto prima in giudizio perché, di esso, l’istante Associazione sarebbe venuta a conoscenza solo dopo la pronuncia dell’ordinanza di sospensione”.