Urbanistica a Milano, ordine di demolizione del primo palazzo (abusivo) costruito con la sola Scia. Palazzo Marino: “Un atto dovuto”

Dopo la sentenza del Consiglio di Stato, palazzo Marino ha emesso l'ordine di abbattimento per la palazzina nel cortile di via Fauchè

Urbanistica a Milano, ordine di demolizione del primo palazzo (abusivo) costruito con la sola Scia. Palazzo Marino: “Un atto dovuto”

Se il nuovo palazzo in costruzione è abusivo, perché privo dell’idoneo titolo edificatorio, allora deve essere demolito. Una semplice verità che nella Milano sconquassata dai cantieri fantasma, sembrava impossibile. E invece… no. Si può fare anche a Milano. Palazzo Marino ha infatti disposto l’abbattimento della palazzina in costruzione in via Fauchè 9, tre piani di cui due fuori terra, ottenuti dalla demolizione di un laboratorio-deposito più basso e meno voluminoso, in base ad una Scia per ristrutturazione edilizia e all’interno di un cortile.

Si tratta del primo ordine di demolizione emesso dal Comune di Milano per uno delle decine di progetti immobiliari finiti nelle inchieste sull’Urbanistica della Procura. Per la LaPresse, Palazzo Marino avrebbe disposto l’ordine di demolizione del cantiere di via Fauchè 9 in quanto “atto dovuto” in “esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato dello scorso autunno”.

La sentenza faro su via Fouchè

Il 4 novembre 2025 infatti il massimo organo della giustizia amministrativa aveva confermato la sentenza del Tar della Lombardia dell’estate 2024 e, soprattutto, aveva stabilito inderogabilmente cosa fosse “ristrutturazione” e cosa “nuova costruzione”.

Per i giudici, nonostante le leggi degli ultimi 13 anni (2013-2020-2022) abbiano notevolmente allargato il concetto di “ristrutturazione edilizia”, la demolizione con ricostruzione di un nuovo edificio può essere classificata tale solo se è garantita la “unicità dell’immobile interessato dall’intervento“, la “contestualità” fra demolizione e ricostruzione e l’utilizzo della “volumetria preesistente” senza ulteriori “trasformazioni della morfologia del territorio“.

Anche il “superamento di uno solo di questi limiti” comporta la qualifica di “nuova costruzione” e quindi richiede un livello più elevato di oneri di urbanizzazione e di dotazioni di servizi pubblici sull’area, aveva rimarcato la Corte.

Il punto opaco delle Scie

Quello era un punto opaco in molte delle pratiche edilizie relative alle operazioni immobiliari finite sotto il faro dei magistrati. Se l’operatore “ristruttura”, infatti, può utilizzare la Scia e godere dei relativi sconti su oneri e monetizzazioni degli standard (i servizi pubblici). Se invece l’operatore opera una nuova costruzione, le spese e l’iter sono diversi e assai costosi (per lui) e assai più vantaggiosi per le casse pubbliche.

E proprio sull’equivoco di cosa fosse ristrutturazione (tantissimi progetti) o nuova costruzione (quasi nessuno) in questi anni hanno giocato gli immobiliaristi, che, in accordo col Comune di Milano, hanno fatto passare per ristrutturazioni dell’esistente palazzi totalmente nuovi e diversi.

Nel caso di via Fauchè, secondo il Consiglio di Stato, come per il Tar in primo grado, il progetto era da considerarsi una “nuova costruzione” e non una “ristrutturazione edilizia”, perché produceva nuovo “carico urbanistico” sulla città e non vi era alcuna “continuità” fra il “precedente edificio” e quello “da realizzare al suo posto”.

La vittoria dei cittadini

Da qui, l’atto dovuto della demolizione, perché abusivo, cioè privo dei permessi necessari, visto che la Scia non era il tutolo edilizio idoneo. La sentenza ha accolto le argomentazioni della legale Wanda Mastrojanni che rappresenta il super-condominio da 200 appartamenti di via Fauchè 9-11 e via Castelvetro 16-18-20, adiacente al progetto immobiliare, e che si è costituito parte civile nel processo dove il pm Paolo Filippini accusa di abusi edilizi davanti alla decima sezione del tribunale di Milano il costruttore Luigi D’Ambrosio, immobiliarista con la società Fauchè 9 srl, il direttore lavori-progettista e l’impresario edile, Marco Colombo e Gaetano Risi.

Ora hanno 90 giorni di tempo per abbattere il costruito

Un’udienza del processo in cui erano chiamati sul banco dei testimoni i consulenti tecnici degli imputati era prevista per ieri, ma è stata rinviata al 2 febbraio. Sarà da vedere se e come l’ordine di demolizione disposto dal Comune di Milano possa ora influire sull’andamento del procedimento penale nel quale si discute di reati contravvenzionali che prevedono sanzioni e confische degli immobili come eventuali pene in caso di condanna.

Dal momento dell’emissione del provvedimento il proprietario dell’area ha 90 giorni di tempo per adempiere alle demolizioni e ripristinare lo stato di fatto dell’area. Oltre il 91esimo giorno, in caso di mancata ottemperanza, scatta una sanzione da 2mila a 20mila euro e l’amministrazione pubblica può acquisire gratuitamente l’area al patrimonio comunale.