Da zona rossa a zona arancione: cosa cambia da lunedì 12 aprile in Lombardia, Piemonte, Emilia, Toscana, Calabria e Friuli

Da zona rossa a zona arancione: cosa cambia da lunedì 12 aprile 2021 in Lombardia, Piemonte, Emilia, Toscana, Calabria e Friuli? Le regole

Da zona rossa a zona arancione: cosa cambia da lunedì 12 aprile in Lombardia, Piemonte, Emilia, Toscana, Calabria e Friuli

L’ordinanza del ministero della Salute del 9 aprile 2021 ha deciso che da lunedì 12 aprile Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Friuli-Venezia Giulia e Calabria passeranno dalla zona rossa alla zona arancione. Nella stessa ordinanza il ministro Roberto Speranza ha deciso che da lunedì la Sardegna andrà in zona rossa insieme a Campania, Puglia e Valle d’Aosta. Cosa cambia da lunedì 12 aprile riguardo le regole e le restrizioni da zona rossa a zona arancione e viceversa?

Da zona rossa a zona arancione: cosa cambia da lunedì 12 aprile in Lombardia, Piemonte, Emilia, Toscana, Calabria e Friuli

Ieri la cabina di regia tra Istituto superiore di sanità (Iss) e ministero della Salute ha fornito il nuovo dato dell’indice Rt medio in Italia: è pari a 0,92. In calo rispetto allo 0,98 della scorsa settimana. In base alle indicazioni del monitoraggio della cabina di regia sono stati stabiliti i nuovi colori delle regioni, che entreranno in vigore da lunedì 12. Questi sono i nuovi colori delle regioni:

  • in zona rossa: Campania, Valle d’Aosta, Puglia, Sardegna;
  • in zona arancione: Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Friuli-Venezia Giulia, Calabria, Sicilia, Basilicata, Lazio, Molise, Abruzzo, Umbria, Marche, Veneto, provincia autonoma di Trento, provincia autonoma di Bolzano;

I dati del monitoraggio settimanale della cabina di regia non possono ancora far calare l’attenzione. Perché anche ieri nel bollettino del ministero sul coronavirus sono stati registrati 460 morti (718 in totale con il ricalcolo dei decessi dei mesi scorsi in Sicilia). E anche 18.938 nuovi casi oltre a un tasso di positività salito a 5,21%. Il report #47 dell’Iss e del ministero (qui il download del pdf) ha segnalato che:

  • Per la terza settimana consecutiva l’incidenza scende lentamente (210,8 per 100.000 abitanti (29/03/2021-04/04/2021) vs 232,74 per 100.000 abitanti (22/03/2021-28/03/2021), dati flusso ISS), restando quindi elevata e ancora ben lontana da livelli (50 per 100.000) che permetterebbero il completo ripristino sull’intero territorio nazionale dell’identificazione dei casi e
    tracciamento dei loro contatti;
  • Nel periodo 17 – 30 marzo 2021, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,92 (range 0,82– 1,01), in diminuzione rispetto alla settimana precedente e sotto l’uno;
  • Si osserva una diminuzione del livello generale del rischio, con quattro Regioni (Liguria, Puglia, Toscana e Valle d’Aosta). Queste regioni hanno un livello di rischio alto secondo il DM del 30 Aprile 2020. Quindici Regioni/PPAA hanno una classificazione di rischio moderato (di cui quattro ad alta probabilità di progressione a rischio alto nelle prossime settimane) e una Regione  (Veneto) e una Provincia Autonoma (Bolzano) che hanno una classificazione di rischio basso;
  • Rimane alto il numero di Regioni/PPAA che hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva e/o aree mediche sopra la soglia critica (15 Regioni/PPAA vs 14 della settimana precedente). Il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale è sopra la soglia critica (41%);
  • Il numero di persone ricoverate in terapia intensiva è ancora in lieve aumento da 3.716 (30/03/2021) a 3.743 (06/04/2021).

Per le sei regioni che da lunedì tornano in arancione, il passaggio significa il ritorno in classe per migliaia di studenti fino alla terza media. Al 50 per cento per quelli delle scuole superiori; scatterà la riapertura di negozi di abbigliamento e calzature, di esercizi non essenziali, di parrucchieri e di estetisti. Bar e ristoranti, come accade anche in zona rossa, continueranno invece a restare aperti solamente per l’asporto o la consegna a domicilio.

Da lunedì, inoltre, nelle regioni arancioni si potrà circolare liberamente all’interno del proprio Comune e andare a trovare amici e parenti. Non si potrà uscire dal territorio regionale se non per comprovati motivi di salute o di lavoro. Ancora chiuse piscine e palestre. Inoltre, la Liguria tornerà aperta anche ai non residenti che potranno raggiungere seconde case e imbarcazioni vietate durante le vacanze di Pasqua.

Cosa cambia da zona rossa a zona arancione da lunedì 12 aprile nelle regioni

Nella zona arancione quindi le regole cambiano rispetto alla zona rossa. Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e dal 6 al 30 aprile 2021 in zona arancione è consentito spostarsi all’interno del proprio Comune tra le ore 5.00 e le 22.00 nel rispetto delle specifiche restrizioni previste per gli spostamenti verso le altre abitazioni private abitate. Ecco il prontuario delle regole dalle Faq di Palazzo Chigi:

  • Gli spostamenti verso altri Comuni (e quindi anche quelli verso altre Regioni/Province autonome) sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. È consentito il rientro nelle “seconde case” ubicate dentro e fuori regione (si veda la FAQ specifica);
  • Resta in vigore il “coprifuoco”: dalle ore 22.00 alle 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
  • Per quanto riguarda le visite ad amici o parenti, in quest’area è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata dello stesso Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni. Ma anche altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale. E le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.
  • A chi vive in un Comune che ha fino a 5.000 abitanti è comunque consentito spostarsi, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione o Provincia autonoma), anche per le visite ad amici o parenti nelle modalità già descritte, con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia.

Per quanto riguarda il modulo autodichiarazione (ovvero l’autocertificazione scaricabile in pdf dal sito del ministero dell’Interno), questo va utilizzato soltanto quando è necessario uscire dal proprio comune. Il rientro a casa dopo essere andati a trovare amici o parenti deve sempre avvenire tra le 5.00 e le 22.00. Indipendentemente dal fatto che il giorno sia feriale o festivo. I motivi che giustificano gli spostamenti tra le 22.00 e le 5.00 restano esclusivamente quelli di lavoro, necessità o salute.

Le regole della zona rossa in Sardegna, Puglia, Campania e Valle d’Aosta

In zona rossa invece fino al 30 aprile 2021, in zona rossa sono consentiti esclusivamente i seguenti spostamenti:

  • per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione o Provincia autonoma);
  • il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, compreso il rientro nelle “seconde case” ubicate dentro e fuori regione.

Gli spostamenti per far visita ad amici o parenti autosufficienti sono invece vietati. Sono vietati anche tutti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria non dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute. Il divieto è in vigore dal 6 al 30 aprile 2021. La valutazione circa l’eventuale sussistenza di motivi di necessità, in ciascuna vicenda concreta, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi, resta rimessa all’Autorità competente. Ed è indicata dall’articolo 4, comma 3, del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei Dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e alle polizie locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo, per esempio, adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili). È sufficiente che sia idonea a dimostrare la condizione dichiarata.